Cassazione Penale, Sentenza n. 3783/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Novara che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.) tra sentenze e la revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., di una sentenza del Tribunale di Verbania. Il ricorrente sosteneva che, essendo gli assegni parte di un unico carnet, le diverse pronunce dovessero essere considerate come un unico fatto di reato (richiamando giurisprudenza della Sez. 5, n. 19372/2013) e invocava la clausola di riserva di cui all'art. 648 c.p. per escludere la concorrenza nel reato presupposto.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato il ragionamento del Tribunale di Novara: le condotte materialmente contestate nelle due sentenze riguardavano assegni differenti e non risultava allegata né provata l'appartenenza degli assegni contestati a un unico blocchetto. Pertanto non è stata riconosciuta identità del fatto né il vincolo di continuazione e la richiesta di revoca è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul vincolo della continuazione: va riconosciuta solo se esiste identità del fatto o collegamento tale da integrare un unico disegno criminoso; nel caso di specie il collegamento non è stato provato.
Norma che disciplina la revoca delle sentenze: la revoca per ne bis in idem o per riconoscimento di identità del fatto presuppone accertamento puntuale dell'identità degli atti contestati; qui non sussisteva tale accertamento.
Delitto di appropriazione di cosa smarrita: nel caso in esame alcuni assegni erano stati contestati sotto questo titolo, ma si trattava di titoli distinti rispetto a quelli oggetto della condanna per ricettazione.
Delitto di ricettazione e richiamata 'clausola di riserva': la clausola può escludere la concorrenza del reato presupposto solo se è dimostrato che il soggetto abbia acquisito i titoli in virtù dell'appropriazione; tale elemento non era provato nel caso concreto.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504)
Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504
Il ricorrente richiamava questo precedente per sostenere che titoli facenti parte di uno stesso carnet dovessero costituire un unico fatto; la Corte ha ritenuto che il precedente non possa sostituire la prova specifica dell'identità dei titoli nel caso concreto.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) o la revoca di una sentenza per presunto ne bis in idem è necessario provare con precisione l'identità del fatto o il collegamento materiale tra le condotte; mere deduzioni o supposizioni non sono sufficienti.
- Quando le imputazioni riguardano oggetti specifici (es. singoli assegni), ogni titolo deve essere comprovato come identico a quelli già oggetto di giudizio se si vuole argomentare l'identità del fatto.
- La clausola di riserva prevista in relazione a reati come la ricettazione non opera automaticamente: occorre dimostrare che l'acquisizione dei beni sia avvenuta tramite il reato presupposto (es. appropriazione).
- In un incidente di esecuzione o in ricorsi per revoca, l'onere della prova circa la coincidenza degli atti e degli oggetti contestati grava sul ricorrente; l'assenza di allegazioni specifiche conduce normalmente al rigetto.
- La giurisprudenza richiamata può supportare la tesi del ricorrente solo se i fatti e gli elementi di prova del caso concreto sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del precedente.
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