Cassazione Penale, Ordinanza n. 02514/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile per l'inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato dopo l'espulsione. Nell'unico motivo ha dedotto che l'espulsione immediata sarebbe stata incostituzionale o comunque illegittima, perché gli avrebbe impedito di esercitare compiutamente il diritto di difesa; ha inoltre rappresentato di convivere, al momento dell'espulsione, con una cittadina rumena, circostanza che assumeva idonea a integrare un giustificato motivo per la permanenza sul territorio italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, per escludere il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata, il riconoscimento allo straniero imputato della facoltà di rientrare in Italia per esercitare il diritto di difesa. Ha inoltre giudicato inconferente la dedotta convivenza con una cittadina rumena, poiché la mera convivenza more uxorio non integra di per sé un giustificato motivo idoneo a giustificare l'inosservanza dell'ordine di allontanamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione presuppone la rilevanza penale dell'inosservanza dell'ordine di allontanamento conseguente all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulta compromesso dall'espulsione immediata quando sia comunque assicurata allo straniero imputato la facoltà di rientro per partecipare al processo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'eventuale immediata espulsione dello straniero non è di per sé illegittima né incostituzionale se l'ordinamento gli consente di rientrare per esercitare il diritto di difesa.
- Ai fini della configurabilità di un "giustificato motivo" per non ottemperare all'ordine di allontanamento, la mera convivenza more uxorio con un cittadino straniero o italiano non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi specifici.
- Il ricorso per cassazione fondato su censure manifestamente infondate deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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