Cassazione Penale, Sentenza n. 42063/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da DE SIMONE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell'8/04/2016, che lo aveva condannato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui all'art. 648, comma 2, c.p. Il ricorrente, con unico motivo ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., deduce la erronea applicazione degli artt. 581 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) c.p.p., contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale e lamenta che la Corte abbia applicato la formulazione dell'art. 581 introdotta dalla riforma del 2017 benché l'appello fosse stato depositato prima della modifica. Inoltre si censura che i motivi di appello siano stati ingiustamente ritenuti meramente reiterativi e privi di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'appello può essere dichiarato inammissibile solo quando i motivi manchino di specificità o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata, ma non quando siano soltanto ritenuti inidonei a confutare il convincimento del primo giudice (valutazione del merito riservata al giudice d'appello). Nel caso concreto la difesa aveva indicato elementi logico-fattuali e censure idonee a sollecitare una nuova determinazione della pena (sprovvedutezza, giovane età, incensuratezza, estraneità a contesti criminali, minima gravità del danno), ragioni non affrontate dal Tribunale. Inoltre l'ordinanza di inammissibilità era stata adottata senza le garanzie del contraddittorio, imponendo un'interpretazione più restrittiva dell'inammissibilità per carenza di specificità. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello affinché proceda al giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
Norma relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata come fattispecie oggetto della sentenza di primo grado.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità può essere dichiarata solo in presenza di autentica mancanza di specificità, non quando i motivi appaiano semplicemente inidonei a vincere la motivazione del primo giudice.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai presupposti di ammissibilità dell'appello; la Corte ha sottolineato che il sindacato di ammissibilità è meno stringente rispetto a quello di legittimità e che il gravame devolutivo richiede una valutazione più ampia delle censure.
art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come base del motivo di cassazione, per vizio di motivazione e erronea applicazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure mosse con riferimento a tali disposizioni.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo se i motivi mancano realmente di specificità o non affrontano la motivazione impugnata; la mera debolezza o inidoneità a vincere il convincimento del primo giudice non giustifica l'inammissibilità.
- Il controllo di merito appartiene al giudice d'appello: non spetta a quest'ultimo valutare in sede di ammissibilità la manifesta infondatezza delle censure; la verifica di merito richiede il passaggio al giudizio di secondo grado.
- Se l'appellante indica ragioni essenziali, anche relative alla dosimetria della pena (es. giovani, incensuratezza, minima offensività), tali motivi devono essere valutati in sede di merito e impediscono la declaratoria di inammissibilità per genericità.
- La Corte di appello non dovrebbe applicare una disciplina processuale entrata in vigore dopo il deposito dell'appello; va rispettata la normativa vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità adottata senza garantire il contraddittorio impone un accerto più rigoroso sulla sussistenza di una carenza evidente e manifesta di specificità dei motivi.
- Se la declaratoria di inammissibilità è illegittima, la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre che la Corte territoriale proceda al merito del giudizio di secondo grado.
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