Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità per omesso rilascio delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (violazione artt. 178 e 179 c.p.p.), con compressione del diritto di difesa; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato di estorsione aggravata (art. 629 c.p.), poiché Arena avrebbe avuto un ruolo marginale e nessun vantaggio economico; 3) assenza di attualità delle esigenze cautelari, dato che la condotta contestata risale al 2018, sarebbe occasionale e l'imputato è incensurato
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo quanto al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari e inammissibile o infondato per il resto. Primo motivo (intercettazioni): manifestamente infondato perché la richiesta difensiva era generica e non aveva ottemperato all'onere di specificare soggetti e finalità né di dimostrare tempestività; non è emersa nullità. Secondo motivo (gravità indiziaria): generico e respinto, il provvedimento impugnato ha motivato con specifiche intercettazioni che evidenziano un ruolo attivo di Arena e l'interesse al profitto anche se procurato "ad altri". Terzo motivo (attualità esigenze cautelari): fondato; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di reato non permanente e di fatto remoto (2018) con indagato incensurato e senza condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità, il Tribunale doveva svolgere argomentazione più stringente sull'attualità del pericolo. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio limitato al profilo dell'attualità del rischio di reiterazione.
Norme richiamate
Riferita alla presunta nullità per mancato rilascio delle trascrizioni; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la nullità per carenza della richiesta difensiva di specificazione
Collegata alle questioni di utilizzabilità delle intercettazioni; applicata unitamente all'art. 178 per valutare la validità degli atti
La Corte ha ricordato che l'estorsione è configurabile anche quando l'ingiusto profitto sia procurato per altri, così giustificando la valutazione della gravità indiziaria anche in presenza di benefici per terzi
Richiamata nella parte relativa alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi, ma la Corte sottolinea che il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive possono integrare elementi da cui risulti la non sussistenza delle esigenze cautelari
Norma di competenza: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro competente per il nuovo giudizio ai sensi di questa disposizione
Aggravante di natura mafiosa richiamata nell'imputazione; rilevante per la qualificazione del reato contestato
Corte Costituzionale, sentenza n. 336/2008
Richiamata per i principi delimitanti il diritto di difesa in materia di accesso al materiale intercettato e per l'onere di specificazione della richiesta difensiva
Massime di principio
- La richiesta difensiva di copie di intercettazioni deve essere tempestiva e dettagliata: indicare i soggetti di interesse, il materiale specifico e la finalità ai fini del riesame; la genericità può precludere la declaratoria di nullità
- L'onere di provare il mancato rilascio e la tempestività della richiesta grava sulla difesa quando si assume l'illegittimità per omissione del PM
- La gravità indiziaria può essere adeguatamente sostenuta da intercettazioni che dimostrino ruoli attivi e contatti volti alla realizzazione dell'estorsione, anche se il profitto è destinato "ad altri"
- Per reati non permanenti commessi nel passato, il giudice che conferma misure cautelari deve motivare in modo stringente l'attualità del rischio di reiterazione, soprattutto se l'indagato è incensurato e non sono emerse condotte successive
- La presunzione relativa di necessità della misura cautelare non è assoluta: il tempo trascorso e l'assenza di segnali di pericolosità possono sospingere verso la revoca o l'attenuazione della misura
- In caso di accoglimento parziale del ricorso, la Cassazione annulla e rinvia limitatamente ai profili censurati; il nuovo giudice deve uniformarsi ai principi indicati dalla Corte
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