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Ordinanza

Ordinanza n. 11994/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri - sezione Lavoro n. 569/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 4913/2024, pubblicata in data 15/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 28/05/2025, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 1132,45 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202601916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, n. 569/2025, relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo che fosse ordinato all'Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, n. 569/2025, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente del giudizio civile, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha chiesto inoltre, previa nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha disposto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito depositi una relazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026. Non sono state adottate, allo stato, statuizioni definitive sulla nomina del commissario ad acta, sull'astreinte o sull'effettiva esecuzione del giudicato, né sulla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; il TAR non ha ancora deciso su tale richiesta.

  • art. 475 c.p.c.

    notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.

    La norma è richiamata nel ricorso per attestare la notificazione della copia conforme della sentenza civile; l'ordinanza non svolge ulteriori considerazioni interpretative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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