Cassazione Civile, Sentenza n. 24882/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello di Cossu avverso la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace. La questione principale riguarda se, in assenza di accordo tra le parti o in caso di liquidazione a carico del soccombente o a favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice possa derogare ai minimi e alle soglie percentuali previste dai parametri ministeriali (DM n.55/2014) alla luce delle modifiche introdotte dal DM n.37/2018 e successivamente dal DM n.147/2022, e in quale misura sia consentita la riduzione dei valori medi indicati nelle tabelle
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso disponendo che, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato in mancanza di determinazione consensuale e per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può ridurre oltre il 50% i valori medi indicati nelle tabelle allegate al DM n.55/2014 come modificato dal DM n.37/2018. La sentenza del Tribunale è stata cassata e la causa è stata rimessa al giudice del rinvio per la conseguente liquidazione conforme al principio affermato
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
Ha introdotto i parametri per la liquidazione dei compensi forensi; originariamente consentiva al giudice una certa discrezionalità ('di regola' nelle percentuali) purché motivata, permettendo scostamenti dai minimi e massimi nella misura adeguata al caso concreto
Decreto Ministeriale 27 aprile 2018, n. 37
Ha modificato il DM 55/2014 riducendo il margine discrezionale del giudice: stabilisce che la riduzione rispetto al valore medio non può essere superiore al 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria), eliminando l'espressione 'di regola' che lasciava intendere maggiore flessibilità
Decreto Ministeriale 2022, n. 147
Ha ulteriormente ridotto il margine di discrezionalità eliminando residuali locuzioni come 'di regola' nei commi, con intento di omogeneizzare l'applicazione dei parametri
Art. 13 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Norma che prescrive l'applicazione dei parametri del Ministero della Giustizia per la determinazione dei compensi forensi nei casi di mancata determinazione scritta o di liquidazione giudiziale; funge da base normativa per i DM successivi
Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento precedente che già affermava il carattere sussidiario della liquidazione giudiziale rispetto all'accordo delle parti e la non vincolatività assoluta delle soglie, principio poi ridefinito dai successivi DM
Individua i criteri per la determinazione del compenso dei professionisti intellettuali, cui si riallaccia la disciplina dei compensi forensi
Riforma Bersani, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248/2006)
Ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, avviando il percorso verso i parametri e la deregolazione parziale del mercato professionale, contesto normativo rilevante per l'interpretazione della disciplina successiva
Art. 13-bis legge forense e disposizioni correlate
Legislazione che introduce il concetto di equo compenso e collega la conformità dei compensi ai parametri ministeriali, a sostegno dell'inderogabilità minima nei casi di tutela pubblica dell'equo compenso e del decoro della professione
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. causa C-35/99 'Arduino', C-94/04 e C-202/04 'Cipolla', C-427/2017 e altre)
Sentenze che hanno ritenuto compatibili con il diritto UE sistemi nazionali di tariffe minime ove lo Stato eserciti un controllo decisionale e il sistema persegua obiettivi legittimi di interesse generale; tali principi sono stati richiamati per escludere conflitto tra la disciplina italiana e il diritto UE
Massime di principio
- Quando non esiste un accordo scritto tra avvocato e cliente, o in caso di liquidazione a carico del soccombente o a favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve applicare i parametri ministeriali e non può ridurre i valori medi delle tabelle oltre il 50%
- Le modifiche normative (DM 37/2018 e DM 147/2022) sono state interpretate come finalizzate a limitare la discrezionalità giudiziale nella riduzione dei compensi rispetto ai valori medi dei parametri
- Le parti rimangono libere di pattuire compensi diversi dai parametri; la restrizione di inderogabilità opera nei soli casi di assenza di pattuizione o di liquidazione giudiziale
- La motivazione del giudice è necessaria se si discosta dai parametri, ma non è possibile giustificare riduzioni che scendano sotto la soglia minima fissata (riduzione oltre 50%)
- La disciplina nazionale dei parametri è compatibile con il diritto dell'Unione quando lo Stato mantiene il controllo decisionale sull'adozione e applicazione delle tariffe e quando le misure perseguono obiettivi legittimi e proporzionati, quali la tutela dell'equo compenso e del decoro della professione
- In ogni caso è vietato liquidare somme simboliche incongrue con il decoro della professione; il giudice deve garantire compensi consoni alla qualità della prestazione e al diritto di difesa
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