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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24883/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ADM impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP favorevole a Nuovaplast, ritenendo invece che le importazioni di PET dal fornitore indiano Reliance Industries Ltd nel 2011 fossero state oggetto di un'operazione di triangolazione finalizzata ad eludere i dazi antidumping e compensativi. In particolare, l'ADM contestava che la merce, pur essendo fatturata e spedita all'intermediario britannico Europolycom Ltd, fosse materialmente consegnata alla Nuovaplast in Italia (porto di Ancona) e che la dichiarazione doganale (DAU) indicasse Nuovaplast come destinataria, tanto da qualificare quest'ultima come reale importatore e rendere inapplicabile l'esenzione prevista dai Regolamenti CE n.192/2007 e n.193/2007. L'ADM sosteneva inoltre che la clausola DDP non incidesse sul regime doganale e che Europolycom non avesse curato lo sdoganamento, mentre le dichiarazioni doganali erano state presentate in nome e per conto di Nuovaplast.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ADM. Ha ritenuto infondato il motivo principale, confermando l'interpretazione secondo cui, ai sensi dei Regolamenti CE citati, l'esenzione dai dazi richiede la 'fatturazione e spedizione' (invoiced and shipped) dal fornitore all'importatore comunitario, senza richiedere anche la materiale consegna al medesimo importatore. La Corte ha sottolineato che spedizione e consegna sono concetti distinti e che l'accertamento sulla concreta sussistenza dei presupposti per l'esenzione è questione di fatto riservata al giudice del merito; nella specie CTR e CTP avevano accertato l'assenza di una triangolazione illecita e l'assenza di un vantaggio indebito per Nuovaplast. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibili doglianze fondate su documenti non specificamente allegati al ricorso. L'ADM è stata condannata a pagare le spese di giudizio in favore di Nuovaplast.

Norme richiamate

  • Regolamenti CE n.192/2007 e n.193/2007

    «le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità ... sono esenti dai dazi ... a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato»

    La Corte interpreta letteralmente 'fatturato e spedito' (invoiced and shipped) come requisito sufficiente per l'esenzione dai dazi; non è richiesto che la merce sia anche materialmente consegnata all'importatore indicato. Spedizione e consegna sono concetti distinti e la verifica del loro rispetto è questione di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione invocato)

    Norma processuale invocata dall'ADM per dedurre violazione di norme comunitarie; la Cassazione ha esaminato e ritenuto il motivo infondato sul merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (richiamato dalla Corte)

    La Corte osserva che, se interpretato come invocazione di vizio motivazionale, il motivo sarebbe comunque inammissibile per carenza di allegazione documentale specifica e spazio processuale degli atti richiamati

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per i limiti di ammissibilità delle censure in cassazione rispetto all'accertamento di fatto; la Corte applica i filtri procedurali che rendono inammissibili censure basate su documenti non specificamente allegati

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiama l'inammissibilità di deduzioni che si fondano su documenti non introdotti nel ricorso o non indicati con esattezza nella loro collocazione processuale

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dai dazi antidumping/compensativi prevista dai Regolamenti CE citati, è sufficiente che il prodotto sia stato fatturato e spedito dall'operatore estero all'importatore comunitario (invoiced and shipped); la materiale consegna della merce all'importatore non è richiesta dalla norma comunitaria
  • La distinzione tra spedizione e consegna è rilevante: il fatto che la merce venga consegnata in un luogo diverso o a un soggetto diverso rispetto alla sede dell'importatore non annulla automaticamente l'esenzione, purché sussista fatturazione e spedizione all'importatore comunitario e non emerga un'operazione elusiva
  • La qualificazione di operazione elusiva o triangolazione indebita richiede prova che l'operazione abbia prodotto un vantaggio indebito o abbia consentito di ottenere risultati vietati dalla normativa; la mera formalità o l'aggravio dei controlli amministrativi non sono di per sé sufficienti
  • Le clausole contrattuali sulla ripartizione di rischi e oneri (es. DDP) non incidono automaticamente sul regime doganale: occorre valutare la sostanza delle operazioni e chi ha effettivamente svolto gli atti doganali
  • In sede di cassazione non è possibile sollevare censure fondate su documenti non specificamente allegati o non indicati con esattezza nella loro collocazione processuale; le questioni di fatto restano in primo luogo riservate al giudice del merito
  • Per contestare con successo l'esenzione, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori chiari della triangolazione fraudolenta e del vantaggio indebito, non limitandosi a irregolarità formali o a mere deduzioni

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