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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24895/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ADM ha impugnato la sentenza della CTR che, pur riconoscendo l'origine cinese della merce (sulla base dell'indagine OLAF), aveva escluso l'applicazione del dazio antidumping sostenendo che fosse necessaria l'adozione di un specifico regolamento di estensione (ai sensi dell'art.13, comma 3 del Reg. CE n.1225/2009). Il caso concerneva importazioni di elementi di fissaggio dichiarati di origine indonesiana ma risultati di origine cinese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ADM; ha ritenuto che, accertata l'effettiva origine cinese della merce sulla base delle indagini comunitarie (OLAF), fosse applicabile il dazio antidumping definitivo istituito dal Reg. CE n.91/2009 ratione temporis, senza necessità di un ulteriore regolamento di estensione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulle questioni assorbite). Sono stati respinti i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il terzo motivo e il ricorso incidentale condizionato; la Corte ha altresì disposto le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009 (Regolamento di base) - art.13, comma 3

    La Corte ha chiarito che l'art.13(3) non impedisce l'applicazione del dazio antidumping già istituito quando emerga l'effettiva origine del prodotto soggetto a misura; la necessità di un regolamento specifico di estensione non è condizione insuperabile per l'applicazione del dazio definitivo ove sia provata l'origine reale.

  • Regolamento (CE) n. 91/2009

    Considerato atto istitutivo del dazio antidumping definitivo per determinati elementi di fissaggio originari dalla RPC: una volta accertata l'effettiva origine cinese della merce, il dazio è direttamente applicabile ratione temporis.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione (abrogazione)

    La Corte ha richiamato il principio di non retroattività dell'abrogazione previsto dall'art.2 del regolamento: l'abrogazione produce effetti dalla sua data di entrata in vigore e non dà diritto al rimborso di dazi riscossi anteriormente.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) - artt. 24 e 25

    Gli artt.24 e 25 CDC consentono all'amministrazione doganale di accertare l'inesistenza dell'origine preferenziale dichiarata e, in presenza di effettiva origine diversa (qui cinese), applicare i dazi dovuti; tali disposizioni integrano l'applicabilità del dazio antidumping anche senza un regolamento di estensione.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999 - art.9, par.2

    La Corte ha considerato l'efficacia probatoria del rapporto OLAF relativamente ai fatti accertati alla presenza degli ispettori, pur considerando i limiti probatori relativi ad allegati non prodotti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norme processuali invocate dall'ADM per dedurre violazione di legge e nullità: la Corte ha ritenuto fondati i motivi di diritto relativi all'errata interpretazione delle norme antidumping e inammissibili o infondati gli altri motivi incidentali.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle parti in relazione all'omessa pronuncia del giudice di merito su determinati motivi di appello; la Corte ha esaminato l'eccezione e ritenuto assorbite alcune questioni.

  • D.lgs. n.546/1992 - art.1, comma 2

    Norma processuale tributaria richiamata nelle censure sulla corretta pronuncia del giudice tributario; la Corte ha valutato la pertinenza delle doglianze procedurali risultate in parte infondate o inammissibili.

  • Art. 100 c.p.c. (interesse ad impugnare)

    In relazione all'eccezione di inammissibilità per mancanza di interesse: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione in presenza del quadro fattuale e giuridico esaminato.

  • Regolamento (CE) n. 91/2009 (richiamato in relazione alla giurisprudenza comunitaria e alla C-592/17)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che conferma la validità del Reg. 91/2009 e la natura non retroattiva dell'abrogazione disposta dal Reg. 2016/278.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999 (richiami su efficacia del rapporto OLAF)

    Utilizzato per discutere il valore probatorio degli accertamenti OLAF; la Corte attribuisce rilevanza probatoria agli accertamenti compiuti alla presenza degli ispettori.

  • Art. 201, comma 3 del CDC (Reg. 2913/1992)

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato relativo alla legittimazione passiva del CAD; la Corte ha dichiarato inammissibile quel mezzo per carenza di interesse.

  • Art. 220, par.2, lett. b) del CDC

    Richiamato nella censura circa la non contabilizzazione dei diritti in caso di mancata consapevolezza del CAD sul presunto meccanismo elusivo; la questione è stata ritenuta assorbita o inammissibile nel contesto processuale.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art.13, comma 1-quater

    La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale, ai fini di eventuali contributi/diritti.

Massime di principio

  • Se da indagini comunitarie (es. OLAF) risulta l'effettiva origine di merce soggetta a dazio antidumping definitivo, le autorità doganali possono applicare direttamente tale dazio anche se l'importazione era stata dichiarata di origine diversa.
  • L'art.13(3) del Reg.1225/2009 non crea una riserva assoluta che impedisca l'applicazione di un dazio antidumping definitivo ove l'origine reale della merce ricada nel Paese già soggetto alla misura; l'accertamento dell'origine prevale e trova applicazione il regolamento istitutivo ratione temporis.
  • L'abrogazione di una misura antidumping con regolamento successivo (es. Reg. UE 2016/278) ha efficacia solo dalla data di entrata in vigore e non produce effetti retroattivi né diritto al rimborso di dazi riscossi anteriormente.
  • I rapporti OLAF, se relativi a fatti accertati alla presenza degli ispettori, hanno rilevanza probatoria significativa circa l'origine reale della merce; ciò può legittimare rettifiche doganali e applicazione di dazi.
  • I mezzi incidentali davanti alla Corte di Cassazione richiedono interesse e la condizione di soccombenza nel giudizio di appello; una parte vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale volto al riesame di questioni non accolte dal giudice d'appello.
  • Le disposizioni del Codice Doganale Comunitario (artt.24 e 25) autorizzano l'amministrazione doganale a verificare e rettificare dichiarazioni d'origine e a recuperare dazi dovuti quando emerga l'inesatta dichiarazione d'origine.

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