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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24886/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ADM impugnava la sentenza della CTR Liguria che aveva ritenuto non applicabile il dazio antidumping su alcuni elementi di fissaggio importati il 26.11.2011 (dichiarati di origine indonesiana) perché, pur essendo stata accertata dall'OLAF l'effettiva origine cinese della merce, la CTR aveva sostenuto che l'estensione delle misure antidumping a merci dichiarate provenienti da paesi terzi eludenti richiedeva l'adozione di uno specifico regolamento comunitario ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Reg. CE n. 1225/2009. ADM deduceva violazione di tale art. 13 e del Reg. CE n. 91/2009 (che aveva istituito il dazio antidumping definitivo per elementi di fissaggio originari dalla RPC), sostenendo che, accertata l'origine cinese, il dazio risultava immediatamente applicabile anche se la merce era stata dichiarata di altra origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ADM: ha ritenuto infondato l'orientamento della CTR che subordinava l'applicazione del dazio antidumping all'adozione di un regolamento di estensione quando la merce risulti effettivamente di origine soggetta a misure definitive. La Corte ha confermato la rilevanza probatoria dell'indagine OLAF sull'effettiva origine e ha richiamato l'applicazione degli artt. 24 e 25 del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) come disciplina che consente all'Amministrazione doganale di accertare e correggere l'origine dichiarata al fine di impedire l'elusione del dazio antidumping. Ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sull'abrogazione successiva dei dazi (Reg. UE 2016/278) per la sua non retroattività. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009

    La Corte ha interpretato l'art. 13(3) nel senso che la previsione relativa all'estensione delle misure antidumping non impedisce l'applicazione diretta di misure antidumping già istituite nei confronti di merci la cui effettiva origine, accertata, è quella soggetta al dazio; non esiste una 'riserva' che impedisca all'Amministrazione doganale di applicare il dazio quando l'origine effettiva è accertata.

  • Regolamento (CE) n. 91/2009

    Regolamento istitutivo del dazio antidumping definitivo sugli elementi di fissaggio originari dalla RPC: la Corte ha ritenuto che, essendo le condizioni di dumping già accertate in sede comunitaria, il dazio è applicabile alle importazioni effettivamente originarie dalla Cina, una volta accertata tale origine.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione

    L'abrogazione del Reg. n. 91/2009 operata dal Reg. 2016/278 è stata interpretata come non retroattiva: l'abrogazione ha efficacia solo dalla data di entrata in vigore del regolamento e non consente il rimborso dei dazi riscossi anteriormente.

  • Regolamento (CE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    art. 24 e art. 25; anche art. 201 e art. 220 menzionati

    Gli artt. 24 e 25 CDC consentono all'Amministrazione doganale di accertare l'effettiva origine della merce e di rettificare dichiarazioni mendaci per evitare indebite agevolazioni tariffarie; la Corte ha fondato su tali previsioni la possibilità di applicare il dazio antidumping in ragione della reale origine accertata.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999

    art. 9, par. 2 (menzionato)

    Richiamato dalla controricorrente per contestare la validità probatoria del rapporto OLAF; la Corte, tuttavia, ha riconosciuto efficacia probatoria agli accertamenti OLAF ai fini dell'origine.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1 (menzionato) e art. 112 (menzionato)

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (vizi di legge e nullità per omessa pronuncia).

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato solo per attestare i presupposti processuali relativi al versamento previsto per il ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Se in sede di controlli comunitari o nazionali (es. indagine OLAF) si accerta che la merce dichiarata di una certa origine è in realtà originaria di uno Stato soggetto a dazio antidumping definitivo, l'Amministrazione doganale può applicare direttamente il dazio antidumping in base al regolamento che lo ha istituito, anche se la merce era stata formalmente dichiarata proveniente da altro Paese.
  • L'art. 13(3) del Reg. 1225/2009, che disciplina l'estensione delle misure antidumping per elusione, non crea una preclusione automatica all'applicazione del dazio quando l'origine reale della merce sia stata accertata; la verifica dell'origine reale rientra nelle competenze doganali secondo il CDC (artt. 24-25).
  • Le indagini e i rapporti dell'OLAF hanno valore probatorio rilevante ai fini dell'accertamento dell'origine e possono legittimare la rettifica doganale e l'applicazione di dazi dovuti.
  • L'abrogazione successiva di una misura antidumping opera, di norma, con effetto prospettico se così previsto dal regolamento di abrogazione: non ha effetto retroattivo e non comporta automaticamente la restituzione dei dazi riscossi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • I ricorsi incidentali in Cassazione sono inammissibili se proposti dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel grado precedente; eventuali questioni non esaminate dal giudice d'appello possono essere rilevate nuovamente in sede di rinvio.
  • In presenza di elementi di elusione (dichiarazioni di origine non corrispondenti alla realtà), le norme del codice doganale comunitario autorizzano l'Amministrazione doganale a rettificare l'origine e ad applicare i dazi corretti anche in assenza di un nuovo regolamento di estensione.

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