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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29031/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Osso impugna la sentenza che confermava la decisione del Tribunale di Alessandria relativa a fatti di dichiarazioni false e incomplete rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce l'errata applicazione degli artt.79 e 95 del DPR 115/2002 e dell'art.49 c.p., nonché violazioni degli artt.13, 25 e 27 Cost., sostenendo che le omissioni o inesattezze erano di entità esigua, non idonee a ledere il bene giuridico tutelato e anzi sopperite da successiva dichiarazione integrativa che consentiva al giudice di apprezzare correttamente la situazione reddituale; per tali ragioni riteneva che la condotta dovesse ritenersi inoffensiva e, comunque, meritevole di trattamento conforme alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che limita la rilevanza penale alle omissioni idonee a compromettere la funzione della dichiarazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per esso meramente ripropositivo di doglianze già esaminate e rigettate in sede di merito. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il delitto previsto dall'art.95 DPR 115/2002 si realizza anche con false indicazioni o omissioni parziali nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito e dall'entità dello scostamento reddituale. Ha inoltre precisato che eventuali comportamenti successivi volti a integrare o correggere la dichiarazione sono valutabili ai fini della causa di non punibilità ex art.131‑bis c.p., ma non escludono la consumazione del reato che si realizza al momento del deposito della dichiarazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.95 DPR 115/2002

    Le false indicazioni e le omissioni anche parziali nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integrano il reato previsto dall'art.95 indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito e dall'entità dello scostamento reddituale

  • art.79 DPR 115/2002

    Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ritiene irrilevante, ai fini della integrazione del reato, l'entità delle omissioni previste dalle norme sul patrocinio

  • art.49 cod. pen.

    Contestato dal ricorrente in relazione al dolo o colpa nella formazione della volontà; la Corte osserva che non è stata sollevata censura sull'elemento soggettivo e che la giurisprudenza considera integrato il reato anche senza riferimento alla effettiva incidenza sul beneficio

  • art.131-bis cod. pen.

    La condotta integrativa o correttiva successiva può essere valutata quale causa di non punibilità per particolare tenuità o per efficacia del ravvedimento, ma interviene dopo la consumazione del reato e dunque non incide sulla sussistenza del reato al momento del deposito della dichiarazione

  • artt.13, 25, 27 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente per profili di garanzie costituzionali; la Corte non ritiene che tali princìpi escludano l'applicazione dell'art.95 quando sussistono false indicazioni nelle dichiarazioni sostitutive

Massime di principio

  • Le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integrano il reato previsto dall'art.95 DPR 115/2002 anche se l'errore reddituale è di modesta entità e anche se, di fatto, le condizioni per il beneficio risultavano sostanzialmente presenti
  • La consumazione del reato coincide con il deposito della dichiarazione autocertificativa: correzioni o integrazioni successive non impediscono la consumazione, ma possono essere valutate ai fini di cause di non punibilità (es. art.131-bis c.p.) o di attenuazione della sanzione
  • La mera esiguità dell'errore non esclude automaticamente la rilevanza penale: per scartare la punibilità è necessario valutare la concreta offensività della condotta e i presupposti normativi per l'applicazione di cause di non punibilità o attenuazioni che devono emergere con chiarezza
  • In sede di impugnazione in Cassazione non sono ammissibili argomentazioni meramente ripropositive già esaminate e respinte in grado di merito; eventuali questioni nuove devono riguardare profili di diritto non già risolti
  • Se si è in una situazione analoga, per difendersi efficacemente è importante documentare tempestivamente e prima possibile la rettifica o il ravvedimento e dimostrare l'assenza di dolo determinante, puntando altresì sulle specifiche circostanze di fatto che possano giustificare l'esclusione o l'estinzione della punibilità

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