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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17981/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La vicenda nasce da una causa introdotta per contestare una fideiussione datata 1 aprile 1998, apparentemente rilasciata a garanzia del debito di una società. La parte attrice sosteneva di aver firmato in precedenza un modulo di fideiussione in bianco e che il successivo riempimento fosse avvenuto in modo abusivo o comunque contra pacta. Su tale base chiedeva l’accertamento della falsità del documento, la declaratoria di indebito della compensazione effettuata dalla banca tra il proprio saldo attivo di conto corrente e il valore di titoli depositati, la restituzione delle somme e dei titoli, nonché il risarcimento dei danni. In primo grado la querela di falso era stata dichiarata inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la querela fosse inammissibile perché l’attore aveva dedotto sin dall’inizio l’abusivo riempimento del modulo e che, comunque, tale inammissibilità travolgesse anche le ulteriori domande di merito. In cassazione il ricorrente ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; falsa applicazione delle norme sulla scrittura privata, sul mandato e sulla querela di falso; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del regime delle prove; mancato esame del giudicato interno e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti di ragione, il primo e il terzo motivo: ha rilevato che la querela di falso non precludeva l’accertamento del possibile inadempimento al patto di riempimento e che la Corte territoriale non aveva spiegato perché, esclusa l’ammissibilità della querela, dovessero essere rigettate anche le domande restitutorie e risarcitorie, che richiedevano un distinto accertamento sul rispetto o meno del mandato ad scribendum. I restanti motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata censurata per carenza/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva collegato automaticamente l’inammissibilità della querela di falso al rigetto di tutte le altre domande, senza verificare autonomamente l’eventuale abusivo riempimento contra pacta e le conseguenze sull’azione restitutoria e risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale fonte del requisito costituzionale di motivazione minima della decisione.

  • art. 2702 c.c.

    È evocato in relazione alla forza probatoria della scrittura privata e alla contestazione della sottoscrizione/contenuto del documento.

  • art. 1711 c.c.

    È richiamato in connessione al mandato a riempire il documento e alla possibile violazione del patto di riempimento.

  • art. 221 c.p.c.

    È richiamato sulla disciplina della querela di falso.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare l’eventuale omessa pronuncia su domande autonome rispetto alla querela di falso.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 225, comma 2, c.p.c.

    È richiamato nel contesto della querela di falso e dei suoi effetti processuali.

  • art. 324 c.p.c.

    È evocato con riferimento al giudicato interno asseritamente formatosi su un capo della decisione non impugnato incidentemente.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per contestare il contenuto dell’appello e la portata devolutiva dell’impugnazione.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato in tema di impugnazione incidentale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti va valutato per ciascun motivo e solo quando la mancata indicazione impedisca la comprensione della censura.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il perimetro del vizio motivazionale come anomalia costituzionalmente rilevante, nei limiti della motivazione mancante/apparente o incomprensibile.

Massime di principio

  • La querela di falso non è uno strumento necessario né automaticamente pertinente quando si deduce il mero abuso nel riempimento di un foglio firmato in bianco: occorre distinguere tra riempimento absque pactis, che incide sulla provenienza e può integrare falsità materiale, e riempimento contra pacta, che attiene invece all’inadempimento del patto di riempimento e non necessariamente alla falsità del documento.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile la querela di falso, non può per ciò solo rigettare in via automatica le domande autonome di restituzione o risarcimento: deve verificare separatamente se il documento sia stato compilato nel rispetto o meno del mandato ad scribendum e se ne derivino conseguenze obbligatorie o risarcitorie.
  • La motivazione è censurabile in cassazione quando sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, ossia quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico che collega i fatti accertati alla decisione.
  • L’onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c. va apprezzato con riferimento a ciascun motivo di ricorso e la sanzione di inammissibilità opera solo se la mancanza dell’atto o del documento impedisce davvero la comprensione della censura e la valutazione della sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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