Cassazione Civile, Ordinanza n. 17981/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La vicenda nasce da una causa introdotta per contestare una fideiussione datata 1 aprile 1998, apparentemente rilasciata a garanzia del debito di una società. La parte attrice sosteneva di aver firmato in precedenza un modulo di fideiussione in bianco e che il successivo riempimento fosse avvenuto in modo abusivo o comunque contra pacta. Su tale base chiedeva l’accertamento della falsità del documento, la declaratoria di indebito della compensazione effettuata dalla banca tra il proprio saldo attivo di conto corrente e il valore di titoli depositati, la restituzione delle somme e dei titoli, nonché il risarcimento dei danni. In primo grado la querela di falso era stata dichiarata inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la querela fosse inammissibile perché l’attore aveva dedotto sin dall’inizio l’abusivo riempimento del modulo e che, comunque, tale inammissibilità travolgesse anche le ulteriori domande di merito. In cassazione il ricorrente ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; falsa applicazione delle norme sulla scrittura privata, sul mandato e sulla querela di falso; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del regime delle prove; mancato esame del giudicato interno e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti di ragione, il primo e il terzo motivo: ha rilevato che la querela di falso non precludeva l’accertamento del possibile inadempimento al patto di riempimento e che la Corte territoriale non aveva spiegato perché, esclusa l’ammissibilità della querela, dovessero essere rigettate anche le domande restitutorie e risarcitorie, che richiedevano un distinto accertamento sul rispetto o meno del mandato ad scribendum. I restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata censurata per carenza/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva collegato automaticamente l’inammissibilità della querela di falso al rigetto di tutte le altre domande, senza verificare autonomamente l’eventuale abusivo riempimento contra pacta e le conseguenze sull’azione restitutoria e risarcitoria.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111 Cost.
È richiamato quale fonte del requisito costituzionale di motivazione minima della decisione.
È evocato in relazione alla forza probatoria della scrittura privata e alla contestazione della sottoscrizione/contenuto del documento.
È richiamato in connessione al mandato a riempire il documento e alla possibile violazione del patto di riempimento.
È richiamato sulla disciplina della querela di falso.
È richiamato per denunciare l’eventuale omessa pronuncia su domande autonome rispetto alla querela di falso.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
È richiamato nel contesto della querela di falso e dei suoi effetti processuali.
È evocato con riferimento al giudicato interno asseritamente formatosi su un capo della decisione non impugnato incidentemente.
È richiamato per contestare il contenuto dell’appello e la portata devolutiva dell’impugnazione.
È richiamato in tema di impugnazione incidentale.
La Corte ribadisce che il rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti va valutato per ciascun motivo e solo quando la mancata indicazione impedisca la comprensione della censura.
La Corte richiama il perimetro del vizio motivazionale come anomalia costituzionalmente rilevante, nei limiti della motivazione mancante/apparente o incomprensibile.
Massime di principio
- La querela di falso non è uno strumento necessario né automaticamente pertinente quando si deduce il mero abuso nel riempimento di un foglio firmato in bianco: occorre distinguere tra riempimento absque pactis, che incide sulla provenienza e può integrare falsità materiale, e riempimento contra pacta, che attiene invece all’inadempimento del patto di riempimento e non necessariamente alla falsità del documento.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile la querela di falso, non può per ciò solo rigettare in via automatica le domande autonome di restituzione o risarcimento: deve verificare separatamente se il documento sia stato compilato nel rispetto o meno del mandato ad scribendum e se ne derivino conseguenze obbligatorie o risarcitorie.
- La motivazione è censurabile in cassazione quando sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, ossia quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico che collega i fatti accertati alla decisione.
- L’onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c. va apprezzato con riferimento a ciascun motivo di ricorso e la sanzione di inammissibilità opera solo se la mancanza dell’atto o del documento impedisce davvero la comprensione della censura e la valutazione della sua decisività.
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