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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19582/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore di un fondo ritenuto intercluso in località Ariana, nel Comune di Gaeta. I proprietari del fondo dominante avevano chiesto che il passaggio fosse imposto lungo un tracciato già esistente, attraversante più fondi di diversi proprietari. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte di Roma l’aveva invece accolta, costituendo la servitù e determinando le indennità dovute. La società proprietaria di una porzione del fondo servente e i confinanti avevano proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale censuravano: 1) la mancata declaratoria di rigetto della domanda per difetto di integrità del contraddittorio, sostenendo che, avendo l’attore evocato solo alcuni dei proprietari dei fondi interessati dal tracciato, il giudice non potesse integrare il contraddittorio ma dovesse respingere la domanda; 2) la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. per asserita carenza di interesse ad agire, poiché non sarebbe stata ammissibile la costituzione della servitù solo su parte dei fondi serventi; 3) la violazione degli artt. 822 e 2051 c.c. e della L. n. 266/2005, art. 1, comma 251, assumendo che il fondo dominante non fosse davvero intercluso perché confinava con l’arenile e poteva accedere alla via pubblica attraversando un bene demaniale; 4) la violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., deducendo che la servitù non potesse essere imposta per mera comodità, ma solo nei casi previsti dalla norma, e che comunque, in assenza di interclusione, si sarebbe dovuto applicare l’art. 1052 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi: ha rigettato le censure sul litisconsorzio e sull’interesse ad agire, ritenendo corretta la ricostruzione secondo cui, quando la servitù è richiesta sull’intero percorso utile e i fondi interposti non sono tutti necessari in consecuzione, non sussiste un litisconsorzio necessario e il giudice può individuare il tracciato senza estendere il contraddittorio a tutti i possibili interessati. Ha invece accolto parzialmente il motivo relativo all’interclusione, confermando la possibilità di costituire la servitù carrabile ex art. 1051 c.c. per interclusione relativa, ma cassando la sentenza nella parte in cui aveva automaticamente esteso la costituzione anche alla servitù pedonale senza verificare se il tratto demaniale fosse liberamente percorribile a piedi. Ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 1052 c.c., ritenendola nuova e comunque inconferente rispetto all’accertata interclusione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo della servitù pedonale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata evocazione di tutti i proprietari rileva come problema di condizione dell’azione solo quando la servitù debba essere costituita unitariamente attraverso fondi in consecuzione; in tal caso il giudice non deve integrare il contraddittorio ma respingere la domanda se manca la possibilità giuridica della pretesa.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire non manca quando la domanda mira alla costituzione della servitù sull’intero tracciato utile e non a una costituzione frazionata e priva di utilità.

  • art. 822 c.c.

    Richiamato per la natura demaniale della spiaggia/arenile, in relazione alla possibilità di accesso alla via pubblica tramite bene demaniale.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta natura demaniale dell’arenile, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1, comma 251, L. 266/2005

    Richiamato dalle parti sul regime dell’arenile e dell’accessibilità al pubblico, senza incidere sull’esito finale della questione della servitù carrabile.

  • art. 1051 c.c.

    La norma consente la costituzione del passaggio coattivo sia in caso di interclusione assoluta sia di interclusione relativa, quando l’accesso alla via pubblica sia possibile solo con grave dispendio; la servitù carrabile può essere imposta anche in presenza di un accesso pedonale non praticabile con veicoli.

  • art. 1052 c.c.

    È norma diversa e applicabile ai fondi non interclusi; non opera quando il fondo sia intercluso e la servitù sia richiesta secondo il regime dell’art. 1051 c.c.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione per le censure di nullità processuale e violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando la servitù coattiva viene chiesta per un unico percorso utile ad accedere alla via pubblica, la mancata citazione di tutti i proprietari dei fondi interessati non determina automaticamente un litisconsorzio necessario: occorre verificare se i fondi siano effettivamente in consecuzione e se il passaggio debba essere costituito in modo unitario e non frazionabile.
  • Se la domanda ha ad oggetto l’asservimento dell’intero tracciato e non una costituzione parziale priva di utilità, il difetto di chiamata di alcuni potenziali interessati non comporta necessariamente il rigetto per carenza di interesse; il giudice può individuare il percorso utile sulla base delle condizioni di legge.
  • La servitù di passaggio carrabile e quella di passaggio pedonale sono autonome: l’accertamento dei presupposti per il transito con veicoli non implica automaticamente la sussistenza dei presupposti per il transito a piedi.
  • L’art. 1051 c.c. opera non solo in caso di interclusione assoluta, ma anche quando l’accesso alla via pubblica sia possibile soltanto con grave dispendio; in tale ipotesi può essere costituita la servitù di passaggio coattivo.
  • L’art. 1052 c.c. riguarda una fattispecie diversa, relativa a fondi non interclusi, e non può essere richiamato per limitare la tutela quando il fondo sia stato accertato come intercluso secondo l’art. 1051 c.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùLitisconsorzio necessarioCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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