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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27623/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di riconoscimento della pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011. La richiedente aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole, poi riformata dalla Corte d'appello di Lecce. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 24 nonché dei commi 15-bis e 17 dello stesso articolo, contestando l'interpretazione restrittiva seguita dal giudice di merito circa il computo della contribuzione utile per il diritto alla pensione anticipata; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La questione sostanziale riguarda se, nel regime dell'art. 24, comma 10, possano concorrere anche i contributi figurativi per integrare l'anzianità contributiva richiesta, a differenza di quanto previsto per il comma 11, che esige invece contribuzione effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che, nel sistema dell'art. 24 della l. n. 214/2011, il comma 10 consente il computo della contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata, mentre il requisito dell'effettività della contribuzione è richiesto solo dal comma 11. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime della pensione anticipata introdotto dall'art. 24 della l. n. 214/2011, il comma 10 va interpretato nel senso che la "contribuzione utile" può comprendere anche quella figurativa, salvo che la norma preveda espressamente l'effettività del versamento.
  • La distinzione testuale tra comma 10 e comma 11 è decisiva: solo il comma 11, per i lavoratori integralmente nel sistema contributivo con primo accredito successivo al 1° gennaio 1996, richiede espressamente almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
  • In presenza di un contrasto tra l'interpretazione restrittiva seguita dal giudice di merito e un successivo orientamento nomofilattico consolidato, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto.
  • Quando il primo motivo di ricorso risulta fondato sulla corretta interpretazione della norma applicabile, il secondo motivo, se logicamente dipendente, resta assorbito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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