Cassazione Penale, Sentenza n. 34979/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi principali: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta), lamentando che la decisione non avrebbe adeguatamente valutato le prove; (2) violazione dell'art. 99 c.p. per un eccessivo aumento della pena a titolo di recidiva, poiché i giudici di merito hanno applicato un aumento corrispondente al raddoppio anziché all'aumento previsto (due terzi) per la recidiva specifica e reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché costituito esclusivamente da censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità; ha invece accolto il secondo motivo rilevando un errore di computo nell'applicazione dell'aumento per recidiva. In virtù dell'art. 619, comma 2, c.p.p., la Corte ha rettificato la pena senza annullare la sentenza impugnata, rideterminandola in mesi tre e giorni dieci di reclusione. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
La norma riguarda il reato di insolvenza fraudolenta. La Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza degli elementi del reato costituisce accertamento di fatto e, se motivata dai giudici di merito in modo esaustivo e non manifestamente illogico, non è sindacabile in Cassazione
Regola l'aumento della pena per la recidiva. La Corte ha precisato che, per la recidiva specifica e reiterata (comma quarto), l'aumento applicabile è dei due terzi della pena da infliggere e non il raddoppio; i giudici di merito avevano errato nel calcolo
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di procedere alla rettifica della pena per mero errore di calcolo senza pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata
Massime di principio
- I motivi che si limitano a contestare la valutazione del materiale probatorio (ricostruzione dei fatti) sono inammissibili in Cassazione: è necessario proporre censure di diritto o di motivazione che escano dal mero appello dei fatti.
- Quando si impugna l'applicazione della recidiva, verificare la norma esatta e il relativo incremento: per la recidiva specifica e reiterata l'aumento è due terzi (comma quarto art. 99 c.p.), non il raddoppio; errori di calcolo sono rilevabili e correggibili.
- Se l'errore rilevato è un mero errore di computo della pena, la Corte di Cassazione può rettificare la pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullare l'intera decisione.
- In redigere il ricorso in Cassazione, occorre formulare censure che sollevino questioni di diritto o vizi motivazionali specifici, indicando i punti di illogicità o lacunosità della motivazione dei giudici di merito, per evitare l'inammissibilità.
- La rettifica della pena incide solo sull'elemento numerico della sanzione; ove la decisione di merito sia sostanzialmente corretta, il resto della pronuncia resta confermato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile sul resto.
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