Cassazione Penale, Sentenza n. 31606/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Amato aveva chiesto il permesso di farsi asportare dal barbiere dei peli in eccesso mediante una macchinetta elettrica di sua proprietà. L'Amministrazione penitenziaria negò la richiesta; il detenuto propose reclamo al Magistrato di sorveglianza, che lo rigettò ritenendo che non fosse in gioco la violazione di un diritto soggettivo. Avverso tale rigetto l'avv. Rogliani ha impugnato dinanzi al Tribunale di sorveglianza denunciando, tra l'altro, erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis dell'ordinamento penitenziario, violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 27, comma terzo, e dell'art. 8 dell'ordinamento penitenziario (oltre alla normativa collegata).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi formali: l'atto è stato qualificato come ricorso per cassazione ma è stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, per cui il ricorso è proposto da soggetto non legittimato. Per questo motivo la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Norma contestuale alla situazione detentiva del ricorrente (regime speciale) menzionata nel ricorso; la Corte non si pronuncia sul merito ma la norma costituisce il contesto normativo della restrizione detentiva.
art. 35 e art. 35-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Richiamati dall'impugnante per sostenere la qualificazione procedurale del primo reclamo e diritti connessi alla difesa; la Corte non ha esaminato la fondatezza delle censure, essendo il ricorso inammissibile per vizi di legittimazione del difensore.
art. 27, terzo comma, e art. 24 Cost.
Richiamati dall'impugnante come profili costituzionali relativi ai diritti della persona e all'accesso alla giustizia; la Corte non ha valutato la loro applicazione nel caso concreto.
art. 8, Legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Invocato come principio di trattamento dei detenuti; non è stato sostanzialmente esaminato per effetto della declaratoria di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per rilevare la corretta qualificazione dell'atto difensivo come ricorso per cassazione quando si censurano provvedimenti che attengono alla violazione di diritti soggettivi.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di legittimazione previsti dal codice di rito.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per rilevare che il difensore che ha sottoscritto il ricorso non risultava iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e quindi non era legittimato a proporre l'impugnazione.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione in materia penale o in materia di provvedimenti collegati all'esecuzione penale, verificare che il difensore sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale iscrizione comporta inammissibilità formale.
- La qualificazione formale dell'atto (reclamo, impugnazione, ricorso) è essenziale: la Corte può riclassificare l'atto e applicare la disciplina procedurale corrispondente, con conseguenze sulla legittimazione e sui termini.
- Se si impugna un provvedimento in materia di esecuzione penale (ad es. rifiuto di autorizzazioni o limitazioni in 41-bis), è necessario curare sia i profili sostanziali sia i requisiti procedurali; l'omissione di requisiti formali può impedire l'esame del merito.
- Nel contesto carcerario, molte decisioni amministrative su trattamenti e limitazioni possono non essere automaticamente riconosciute come violazione di un diritto soggettivo dal primo giudice; occorre costruire argomentazione giuridica solida e presentare l'atto con il difensore e il rito corretti.
- In caso di rigetto per vizi formali è possibile riproporre il giudizio rispettando i requisiti di legge (difensore abilitato, corretta qualificazione dell'impugnazione) per ottenere la valutazione di merito.
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