Cassazione Penale, Ordinanza n. 13249/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha conseguentemente posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 335 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La doglianza si fondava sull'assunto che il termine prescrizionale fosse maturato prima della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che, secondo il provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato poteva essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento, salvo prova rigorosa di elementi idonei a confutare tale ricostruzione; nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto provato che la condotta si fosse protratta almeno sino al 15 ottobre 2018, data in cui l'imputato aveva ritirato il veicolo dal deposito. Poiché il reato si prescriveva in sette anni e mezzo, alla data della sentenza d'appello (25 marzo 2025) il termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
La Corte assume che il momento consumativo del reato possa coincidere con quello dell'accertamento, anche sulla base di elementi indiziari, considerazioni logiche e massime di esperienza, salvo rigorosa prova contraria che renda dubbia l'epoca del fatto.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato la cui consumazione è collegata all'accertamento, il dies a quo della prescrizione può essere individuato nel momento dell'accertamento stesso quando tale ricostruzione sia sorretta da elementi indiziari, logici e massime di esperienza, salvo prova rigorosa di circostanze idonee a spostare in modo attendibile la data di commissione del fatto.
- Quando il giudice di merito ha accertato con adeguata motivazione che la condotta si è protratta fino a una data determinata, la censura in cassazione sulla prescrizione è infondata se, alla data della sentenza impugnata, il termine prescrizionale non era ancora maturato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica manifestamente infondata della ricostruzione del tempus commissi delicti operata dai giudici di merito, senza offrire elementi idonei a incrinare la valutazione già compiuta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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