Cassazione Penale, Sentenza n. 32567/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato per frode assicurativa (artt. 110, 642 c.p.) con riferimento a due fatti (16/06/2015 e 16/12/2015). L'imputato denunciava violazione e falsa applicazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver dato rilievo esclusivo all'interesse patrimoniale senza prove di effettivo profitto, non aver considerato l'archivio D.A.P. che attestava lo stato detentivo continuo dell'imputato (febbraio 2014 - 10/01/2017) e la possibile contraffazione delle firme e dei documenti di identità, nonché la mancanza di perizie tecniche sui mezzi. Chiedeva che il dubbio ragionevole sulla partecipazione fosse riconosciuto e la condanna annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso per carenze e travisamenti nella motivazione sull'attribuzione della condotta all'imputato. Per il reato del 16/06/2015 ha dichiarato l'estinzione per prescrizione (prescrizione intervenuta il 16/12/2022) e ha annullato senza rinvio tale parte della sentenza. Per il reato del 16/12/2015, non ancora prescritto, ha annullato la sentenza e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto che la Corte adita provveda alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ALLIANZ S.p.A.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110 e art. 642
Reato contestato: frode assicurativa e concorso di persone (art. 110) come fattispecie sostanziale alla base del procedimento.
Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. b ed e
art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.
Motivi di ricorso in Cassazione per violazione di legge penale e per vizio della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, travisamento della prova).
Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. c ed e
art. 606, comma 1, lett. c ed e c.p.p.
Ulteriore richiamo ai vizi di motivazione e all'inosservanza di norme processuali utili a censurare la decisione di merito.
Codice di Procedura Penale, art. 620 comma 1 lett. a
art. 620, comma 1, lett. a c.p.p.
Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione.
Giurisprudenza della Cassazione sul computo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017)
Sez. U. n. 21 del 22/10/2000; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017
Principi applicati sul computo del tempo ai fini della prescrizione: il tempo intercorso dopo la decisione di appello può essere computato nel calcolo della prescrizione e la Cassazione ha richiamato tali precedenti per dichiarare estinto il reato in relazione ai tempi processuali.
Massime di principio
- La Corte di legittimità annulla senza rinvio quando rileva che il reato è estinto per prescrizione; per reati non estinti dispone il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
- Se la motivazione di merito non affronta in modo concreto e argomentato le specifiche prove e le allegate circostanze che sollevano dubbio ragionevole (es. stato detentivo, presunte falsificazioni, mancanza di perizie), la Cassazione può ritenere il motivo fondato e disporre nuova valutazione di merito.
- La prova documentale come certificati di detenzione (archivio D.A.P.), la presenza/assenza di perizie tecniche e la dimostrazione di eventuale profitto sono elementi determinanti per l'attribuzione di responsabilità in reati economici come la frode assicurativa.
- La contraffazione di firme o documenti e l'assenza di mandato reale agli operatori che hanno promosso le pratiche risarcitorie, se adeguatamente documentate, possono fondare un ragionevole dubbio e rendere insostenibile la condanna senza accurata verifica.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare anche i periodi successivi alle decisioni di merito e gli eventi interruttivi occorsi durante il processo; la mancata indicazione di sospensioni o differimenti rilevanti può rendere inevitabile la declaratoria di estinzione per prescrizione.
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