Cassazione Penale, Ordinanza n. 31969/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di circonvenzione di persone incapaci, deducendo vizi di motivazione nella valutazione della prova e della condizione di vulnerabilità psichica della persona offesa. Ha inoltre lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, sostenendo l’insussistenza degli elementi oggettivi della circonvenzione d’incapace. Sono stati dedotti ulteriori vizi in relazione all’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 61, numeri 5, 7 e 11, c.p., al diniego delle attenuanti generiche e alle statuizioni civili, ritenute erroneamente calcolate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre che dirette a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sia sulla vulnerabilità psichica della persona offesa e sulla sua strumentalizzazione, sia sulla quantificazione del risarcimento, sia sulla sussistenza delle aggravanti e sull’equivalenza con le attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso vizi di motivazione o violazioni di legge rilevabili in cassazione, osservando che le censure riproponevano questioni di merito già esaminate e si risolvevano in una richiesta di lettura alternativa delle prove. È stata confermata la valutazione della Corte d’appello circa la vulnerabilità psichica della persona offesa, la strumentalizzazione di tale condizione, la determinazione del risarcimento, la sussistenza delle aggravanti e il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
La responsabilità per circonvenzione di persona incapace è stata confermata sulla base dell’accertata vulnerabilità psichica della persona offesa e della sua strumentalizzazione.
La ricorrente aveva chiesto la riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, ma la richiesta è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa valutazione del merito e perché la Corte d’appello aveva correttamente confermato la fattispecie contestata.
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della relativa circostanza aggravante.
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della relativa circostanza aggravante.
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della relativa circostanza aggravante.
Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche è stato confermato, escludendosi elementi idonei a giustificare un’ulteriore mitigazione della pena.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In ragione del coinvolgimento di soggetti vulnerabili, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito mediante la mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito o di una diversa lettura del compendio probatorio.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già dedotte e puntualmente disattese in appello, senza individuare effettivi vizi di legittimità della motivazione o violazioni di legge.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una lettura alternativa delle prove o una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La motivazione sulla circonvenzione di persona incapace è adeguata quando individua la condizione di vulnerabilità psichica della persona offesa e ne descrive la strumentalizzazione sulla base di un quadro probatorio ritenuto univoco.
- La quantificazione del risarcimento non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito esplicita le tappe del calcolo e la doglianza si risolve in una contestazione della valutazione di merito.
- Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche è immune da censure di legittimità quando sorretto da motivazione logica e non arbitraria, anche mediante il riferimento all’assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31928/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31931/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31933/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31939/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31946/2026 del 26/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →