Cassazione Penale, Ordinanza n. 24592/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/10/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno. Dal testo emerge che la difesa aveva già sollevato in appello profili sostanzialmente sovrapponibili, poi esaminati e respinti dal giudice di merito. Il ricorrente valorizzava la lieve entità del fatto, richiamando anche la diminuente già applicata dai giudici di merito, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità e, comunque, manifestamente infondata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione logica e conforme ai principi di legittimità; inoltre, il richiamo alla diminuente della lieve entità non poteva fondare di per sé l'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p., trattandosi di istituto diverso e autonomo, soggetto a presupposti specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è automatica né coincidente con altri benefici già riconosciuti; richiede specifici presupposti e non può essere invocata in modo generico o reiterando censure già esaminate.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: la mera riproposizione di censure già formulate in appello e già confutate con motivazione non integra un valido motivo di impugnazione.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. presuppone una valutazione autonoma e non può essere desunta automaticamente dalla sola diminuzione di pena o da un diverso istituto premiale applicato in sede di merito.
- Nei reati pluri-offensivi, ai fini della valutazione della tenuità del danno occorre considerare non solo il profilo patrimoniale, ma anche il pregiudizio alla libertà e all'integrità fisica e morale della persona offesa.
- La manifesta infondatezza del motivo e la carenza di specificità giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
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