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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29687/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata devoluta al giudice d'appello ed era quindi preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Ancona. Dalla motivazione emergente risulta che l'unica questione dedotta riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'omessa valutazione della particolare tenuità del fatto. La Corte osserva però che tale questione non era stata dedotta nei motivi di appello né sollecitata nelle conclusioni e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta nei motivi di appello o nelle conclusioni, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità per sentenze anteriori al d.lgs. n. 28/2015.

  • art. 609, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni non devolute al giudice di merito, ostando alla proposizione per la prima volta della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28

    La possibilità per la Corte di rilevare d'ufficio la particolare tenuità del fatto è stata limitata dalle Sezioni Unite ai soli casi di sentenza impugnata anteriore all'entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione se non sia stata previamente devoluta con l'appello o nelle conclusioni.
  • Il giudizio di legittimità è precluso rispetto a questioni nuove non trattate dal giudice di merito, quando la relativa deduzione sia impedita dall'art. 609, comma 3, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il rilievo officioso dell'art. 131-bis c.p. resta confinato ai limiti temporali individuati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sentenze anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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