Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36850/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una rapina consumata davanti a una farmacia, nella quale i ricorrenti erano stati riconosciuti dalle persone offese e dal materiale di videosorveglianza, oltre che da riscontri del personale di polizia giudiziaria. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio, valorizzando il riconoscimento fotografico/personale, la durata dell’azione criminosa e la ricostruzione dei ruoli dei singoli partecipanti. Nel ricorso per cassazione, un imputato ha contestato l’accertamento della responsabilità, lamentando che l’identificazione fosse inattendibile e che la Corte di appello avesse illegittimamente mancato di ammettere ulteriore prova sulle immagini di videosorveglianza della farmacia. Ha inoltre censurato la pena, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. L’altro imputato ha dedotto violazione della presunzione di innocenza e criticato ancora l’identificazione, richiamando le caratteristiche fisiche e segni particolari; ha poi contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la propria età avanzata e sostenendo che la difesa avesse chiesto l’assoluzione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi generici, reiterativi e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo di ciascun ricorrente privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte di appello sul riconoscimento, sulle immagini di videosorveglianza, sulle dichiarazioni delle persone offese e sugli ulteriori riscontri. Ha ritenuto anche il motivo sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato sulla gravità del fatto, sull’uso di armi, sull’azione di gruppo e sui precedenti penali, oltre che sull’assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione non illogica.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale parametro per la richiesta di assoluzione; la Corte osserva che il motivo, così formulato, non si confronta con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che contesti l’identificazione dell’imputato deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare precisi travisamenti della prova; non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando l’impugnazione non si correlia alle ragioni poste a base della decisione di merito, limitandosi a formulazioni generiche o reiterative.
  • Le individuazioni fotografiche e gli altri riscontri probatori possono essere valorizzati dal giudice di merito unitamente alle dichiarazioni delle persone offese e alle immagini di videosorveglianza, se la motivazione ricostruisce in modo coerente il processo di riconoscimento.
  • La valutazione della pena, degli aumenti o diminuzioni per circostanze e del diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o motivazione meramente apparente.
  • La recidiva può essere motivata non solo con i precedenti penali, ma anche con le concrete modalità del fatto e con elementi che denotino accresciuta pericolosità, come l’azione di gruppo, l’uso di armi, la violenza e la minaccia.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.