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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26293/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un fondo che sosteneva l’interclusione del proprio immobile e chiedeva la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo finitimo. Il proprietario del fondo servente aveva invece chiesto di accertare l’inesistenza della servitù di transito, sostenendo che sul suo fondo non potesse imporsi il passaggio. In primo grado e in appello la domanda di costituzione coattiva era stata respinta. Dopo una prima cassazione con rinvio per difetto di motivazione sulla c.t.u., la Corte d’appello in sede di rinvio aveva di nuovo negato la servitù, rilevando che il passaggio richiesto avrebbe attraversato una zona centrale del fondo occupata da un fabbricato in costruzione e che, quindi, operava l’esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie; aveva inoltre ritenuto non esaminabile l’alternativa tracciata dal c.t.u. perché interessava anche fondi di terzi estranei al giudizio. In cassazione, il ricorso principale ha dedotto violazione dell’art. 1051 c.c., contestando che l’esenzione per aree destinate a fabbricato potesse operare quando la costruzione era iniziata solo dopo la proposizione della domanda di servitù. Il ricorso incidentale ha invece contestato la liquidazione delle spese, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato compensi inferiori ai minimi tabellari senza adeguata motivazione e in violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esenzione dall’imposizione della servitù coattiva ex art. 1051, ultimo comma, c.c. tutela non solo la destinazione attuale ma anche quella potenziale di case, cortili, giardini e aie, e la successiva concessione edilizia non è decisiva, dovendosi la comparazione dei diritti fare a priori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva escluso la servitù per un mero giudizio di maggiore o minore gravosità del tracciato, ma per l’operatività dell’esenzione relativa ad area edificabile. Sul ricorso incidentale, ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo, ritenendo che la liquidazione dei compensi fosse stata effettuata al di sotto dei parametri senza adeguata motivazione; per tale profilo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle spese del giudizio di legittimità precedente e del giudizio di rinvio e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito liquidando le spese a favore della controricorrente. Ha inoltre posto a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio deve essere valutata comparando la compressione del fondo servente e l’utilità del fondo dominante, ma non può essere imposta quando il passaggio attraversi aree destinate a casa, cortile, giardino o aia; l’esenzione opera anche in relazione alla destinazione potenziale, non solo attuale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Nel testo applicabile ratione temporis il giudice poteva discostarsi dai parametri medi di liquidazione dei compensi professionali, in aumento o in diminuzione, purché desse specifica motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La liquidazione del compenso non può essere simbolica o irrisoria, dovendo rispettare il decoro della professione.

  • art. 384 c.p.c.

    In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla servitù coattiva prevista per case, cortili, giardini e aie si applica quando il passaggio richiesto interferisca con aree destinate, anche solo potenzialmente, a tale uso, e la successiva edificazione del fondo servente non è di per sé idonea a mutare il giudizio.
  • Nella costituzione coattiva del passaggio la comparazione tra fondo servente e fondo dominante deve essere compiuta in via preventiva, considerando le potenzialità intrinseche dei diritti coinvolti e non solo la situazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prende di mira una statuizione diversa o non decisiva.
  • In materia di compensi professionali, il giudice può derogare ai parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 solo con adeguata motivazione; la liquidazione deve comunque restare non simbolica e coerente con il decoro della professione.
  • Se la cassazione riguarda solo la liquidazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito sulle spese ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùSpese di liteRicorso per cassazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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