Cassazione Penale, Sentenza n. 27110/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Concetta Tancredi contestava l'annullamento, in appello, della precedente decisione che le aveva riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. per l'uso illecito di due carte di credito sottratte a pazienti della casa di cura dove lavorava. In Cassazione il ricorso deduceva: mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello alla ricorrente e notifica al difensore effettuata presso un avvocato cancellato dall'albo; vizio di motivazione e violazione di legge nella esclusione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis; valutazione sommaria e carente delle prove da parte della Corte d'appello; estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la citazione a giudizio in appello non era stata validamente notificata alla ricorrente e la notifica al difensore risultava effettuata presso un avvocato cancellato dall'albo, configurando una nullità. Tale nullità ha comportato l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione (scaduto il 25 gennaio 2023, tenuto conto della sospensione indicata). Per gli effetti penali la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha rilevato una valutazione sommaria della responsabilità nella sentenza di appello; non potendo disporre un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha annullato le statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il nuovo giudizio civile.
Norme richiamate
Norma che disciplina la causa di non punibilità; la Corte d'appello aveva originariamente valutato l'applicazione dell'art. 131‑bis, ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa della nullità procedurale e della conseguente estinzione per prescrizione
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
Riferite alle regole sulla notificazione degli atti processuali: la mancata o viziata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello è stata ritenuta nullità rilevante, decisiva ai fini della declaratoria di estinzione per prescrizione
Norma relativa alla notificazione e alla rappresentanza difensiva; il caso ha evidenziato l'illiceità della notifica fatta presso un difensore cancellato dall'albo
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per consentire lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione; è una norma processuale che ha regolato la forma del procedimento nella fase di cassazione
Prevede il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che in presenza della nullità e della prescrizione non fosse possibile procedere ad un proscioglimento ai sensi di tale articolo
Disciplina l'attrazione dell'azione civile nel processo penale; la Corte richiama il principio per affermare che, quando la sentenza penale non contiene una valutazione adeguata sulla responsabilità civile (per es. per prescrizione o per vizi di motivazione), la questione risarcitoria deve essere devoluta al giudice civile competente
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 40109/2013 "Sciortino" e altre pronunce)
Affermano che, in caso di estinzione del reato per prescrizione o di assenza di una valutazione sulla responsabilità civile nella sentenza penale di appello, l'azione civile non può essere definitivamente decisa nel penale e va rimessa al giudice civile; principio applicato anche nel caso di vizi di motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- La mancata o irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio (o la notifica al difensore mediante avvocato cancellato dall'albo) configura una nullità che può essere decisiva e, se il decorso dei termini porta alla prescrizione, comporta l'estinzione del reato.
- Quando la Cassazione accerta una nullità formale che determina l'intervenuta prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali.
- Se la sentenza penale manca di una valutazione adeguata della responsabilità civile (per prescrizione o per vizi di motivazione), l'azione risarcitoria va rimessa al giudice civile competente per valore; non sempre è possibile disporre un proscioglimento penale con effetti civili definitivi.
- In casi analoghi è fondamentale verificare tempestivamente la correttezza delle notifiche e la legittimità del difensore che riceve gli atti (controllare la presenza in albo), perché vizi formali possono avere conseguenze sostanziali come l'estinzione dei reati per prescrizione.
- Le questioni sostanziali (es. applicabilità di cause di non punibilità come l'art. 131‑bis) possono rimanere incerte se il processo viene definito per motivi formali; conseguentemente chi intende tutelare diritti civili deve valutare la piena possibilità di agire davanti al giudice civile.
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