Cassazione Penale, Ordinanza n. 01168/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve o non lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge e dei criteri di valutazione della prova, con riferimento anche alla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello e, per il resto, ha osservato che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, profili non riscontrati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La sentenza richiama la contestazione per il reato in materia di stupefacenti e prende atto che i motivi di ricorso non scalfiscono le valutazioni di merito già espresse sulla qualificazione del fatto e sulla prova.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La doglianza sulla configurabilità della fattispecie lieve è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché meramente ripetitiva di censure già disattese dal giudice di appello.
La censura sulla recidiva reiterata e infraquinquennale è stata considerata inammissibile in quanto già valutata e correttamente respinta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si limitino a riproporre, senza specifiche critiche nuove, questioni di merito già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di appello.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti e la valutazione della recidiva, quando già compiute con motivazione congrua nei gradi di merito, non possono essere rivalutate in sede di legittimità attraverso censure solo apparenti o reiterative.
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