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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19694/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse costituito da mere censure in punto di fatto e che mirasse a una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era di merito, diretta a ottenere una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione probatoria, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non affetta da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • artt. 624, comma 1 e 2, c.p.

    richiamati come base della condanna per furto, confermata in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurazione del reato ma prende atto della statuizione di responsabilità.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestato e confermato nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma l'inammissibilità di doglianze che chiedono una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    posto a base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolva in censure meramente fattuali o solleciti un nuovo apprezzamento delle prove, a fronte di una sentenza sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La critica alla motivazione è ammissibile solo se denuncia reali vizi logici o giuridici della sentenza impugnata; non basta contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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