Cassazione Penale, Sentenza n. 7414/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva di essere ammessa alla procedura di prevenzione come terzo interessato alla restituzione dei frutti degli immobili sottoposti a misura patrimoniale, sostenendo di avere un interesse autonomo fondato sul rapporto coniugale (presunta comunione legale) e sulla propria buona fede e incolpevole affidamento; ha invocato l'art. 23 del D.Lgs. n.159/2011 per partecipare autonomamente al procedimento e ottenere la quantificazione e restituzione dei frutti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di autosufficienza e per mancata allegazione e documentazione di titoli che attribuiscano alla Lucariello un diritto autonomo sui beni sequestrati (proprietà, comproprietà o altro diritto reale o personale di godimento). È stato rilevato l'assenza di prova del regime di comunione legale e la mancata indicazione del titolo che legittimasse la partecipazione; inoltre il ricorso non chiariva i provvedimenti pregressi dai quali risultava già escluso il suo interesse. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere il diritto di terzo interessato a partecipare alla procedura di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma richiede l'allegazione e la prova di un interesse autonomo fondato su titoli reali o personali rilevanti rispetto ai beni sottoposti a misura, non bastando il mero rapporto coniugale non documentato
Disp. att. cod.proc.pen.
Richiamata con riferimento ai limiti della motivazione del motivo di ricorso; la Corte ha valutato il motivo entro i termini di ammissibilità fissati dalla disposizione
Applicata per la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, con determinazione della somma equa e congrua (qui fissata in euro 3.000)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Riferimenti utilizzati per il principio di autosufficienza del ricorso e per la valutazione della colpa redazionale; la Corte segnala che il ricorso non è autosufficiente e che la carenza è idonea a configurare profili di colpa giustificanti la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il mero rapporto di coniugio, anche in regime presumibile di comunione, non è sufficiente a fondare l'ammissione autonoma di un coniuge nella procedura di prevenzione: occorre allegare e documentare espressamente il titolo reale o personale sui beni (proprietà, comproprietà, usufrutto, diritto di garanzia, ecc.).
- La Corte di Cassazione verifica l'autosufficienza del ricorso: il motivo deve esporre fatti, titoli e prove in modo chiaro e documentato perché la Corte possa valutare la fondatezza della domanda; la mancanza di documentazione essenziale determina inammissibilità.
- Quando esistono provvedimenti pregressi che hanno già escluso l'interesse del ricorrente, è indispensabile richiamarli e spiegare perché la situazione sarebbe mutata o perché la valutazione precedente sarebbe errata; la mancata menzione ostacola l'esame della causa.
- In caso di inammissibilità per profili di colpa redazionale o di autosufficienza, la sanzione può comprendere il pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
- Per aumentare le possibilità di ammissione in una situazione simile, presentare fin dall'inizio prova documentale del regime patrimoniale e dei titoli sui singoli beni, indicare chiaramente il titolo che legittima la richiesta (es. atto di acquisto, trascrizione, visure catastali, contratti societari) e richiamare/replicare ai precedenti provvedimenti decisori rilevanti.
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