Sentenza n. 11262/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 3144/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3144/2025, relativa al riconoscimento del bonus docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3144/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre al rimborso delle spese legali e del contributo unificato. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, che non avrebbe dato esecuzione alla condanna. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato, previa richiesta della ricorrente, un Commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, l’applicazione di una penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’accoglimento è qualificato nel dispositivo come parziale perché non è stata disposta la penalità di mora richiesta o prospettata dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è ritenuto necessario per procedere all’esecuzione forzata o al giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
La disposizione fonda la competenza del TAR adito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, secondo quanto ritenuto dal Collegio.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa l’adozione dell’ordine di esecuzione e la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro un termine assegnato.
- I presupposti sostanziali del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza, che è diretto esclusivamente a verificare e imporre l’attuazione del comando giudiziale.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell’amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuto adempimento consente di ritenere fondata la pretesa esecutiva, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta del ricorrente e assegnandogli un termine per l’esecuzione.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nel giudizio di ottemperanza: può essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti e può essere valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza.
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