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Ordinanza

Ordinanza n. 1924/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 1 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 5.2.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 gennaio 2026 (evasa in misura parziale, con nota del 5.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove, e negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, graduatoria nazionale del semestre filtro, risultati e correzione delle prove, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e dinieghi, anche parziali, di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, gli atti relativi alla procedura nazionale di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria mediante semestre filtro, tra cui il provvedimento di non ammissione, la graduatoria nazionale, i risultati e le modalità di correzione delle prove, i decreti ministeriali applicabili, gli atti organizzativi e i dinieghi, anche parziali, opposti alle istanze di accesso. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre e il rilascio della documentazione non ostesa. Le censure riguardavano, tra l'altro, la legittimità del meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, la violazione dell'affidamento e della par condicio, l'esistenza di commissioni universitarie distinte, l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, la mancata attribuzione di punteggi, la violazione dell'anonimato, l'omessa assegnazione o redistribuzione di posti, l'illegittimità della determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, le disomogeneità delle attività formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove. Sono state altresì dedotte questioni relative all'accesso alla documentazione d'esame e alla correzione delle prove.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevole la prognosi sulle censure. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, che consente l'ingresso in graduatoria anche a chi abbia conseguito almeno una sufficienza, ma ordina i candidati in fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la priorità di chi aveva superato tutte le prove secondo le regole originarie e bilanciando tutela dell'affidamento e saturazione dei posti. Ha escluso, allo stato, una violazione della par condicio per la presenza di commissioni diverse, rilevando la genericità della deduzione e l'irrilevanza della questione per le prove a risposta multipla. Ha precisato che la mancata disponibilità della documentazione d'esame attiene alla disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, vizio della procedura. L'eventuale pluralità di risposte corrette nelle domande aperte potrebbe incidere, al più, sulla valutazione della singola prova e sul punteggio individuale, non determinare l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse; le censure sulle domande a risposta multipla sono state ritenute carenti d'interesse per mancata indicazione della risposta fornita e della concreta utilità del diverso punteggio. La censura sull'anonimato è stata ritenuta non assistita da una violazione non irrilevante, poiché il materiale era sigillato alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposto a rilevazione informatica da parte di CINECA prima della valutazione. Sono state ritenute carenti d'interesse le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria; inammissibili, per mancata evocazione del Ministero della Salute, le censure sul fabbisogno professionale; generiche le censure sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti entro i termini stabiliti, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei relativi presupposti, in ragione della prognosi non favorevole sulle censure dedotte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso della possibile inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono la notificazione per pubblici proclami quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, purché siano assicurate l'individuazione dei destinatari e l'effettività del contraddittorio.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha stabilito le regole originarie di accesso e di superamento delle prove del semestre filtro, costituenti il parametro rispetto al quale valutare l'affidamento dei candidati.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha introdotto il meccanismo di graduazione per fasce, consentendo l'ingresso in graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza e valorizzando, con penalizzazioni, i voti recuperati; il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato quale base della rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale, rispetto alla quale le relative censure sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione dell'amministrazione competente.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999

    È richiamato in relazione alla determinazione del potenziale formativo e dei posti disponibili, ma le censure relative sono state ritenute carenti d'interesse nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, una modifica postuma delle regole può essere ritenuta compatibile con tutela dell'affidamento, par condicio e imparzialità solo se conserva la priorità dei candidati che soddisfacevano le condizioni originarie e ordina gli altri secondo criteri proporzionati al grado di prossimità a tali condizioni.
  • Il meccanismo amministrativo che, per saturare i posti disponibili, ammette alla graduatoria candidati che non soddisfacevano integralmente le condizioni originarie è non manifestamente irragionevole quando prevede fasce differenziate e penalizzazioni tali da impedire che essi sopravanzino candidati pienamente conformi alle regole iniziali.
  • La contestazione della pluralità di commissioni di valutazione non è sufficiente, in assenza di elementi concreti su prassi valutative difformi o su una diversa incidenza della correzione, a dimostrare la violazione della par condicio in una procedura selettiva.
  • L'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti può giustificare la rivalutazione della prova individuale e del relativo punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera procedura né l'attribuzione di punti per risposte omesse; il candidato deve dimostrare anche la concreta utilità del diverso punteggio ai fini dell'ammissione.
  • La violazione delle regole sull'anonimato ha efficacia viziante della procedura solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; le mere irregolarità formali non bastano se il sistema di sigillatura e rilevazione informatica esclude una concreta possibilità di alterazione dei risultati.
  • La notificazione per pubblici proclami nei confronti di una pluralità elevata di controinteressati è ammissibile quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile, ma deve indicare nominativamente i destinatari e rispettare le ulteriori prescrizioni necessarie a garantire l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAccesso documentaleTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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