Cassazione Penale, Ordinanza n. 26787/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, incentrato sul vizio di motivazione relativo alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 707 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori non fossero corrette. La Corte di cassazione rileva però che la censura mira a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logicamente coerente, valorizzando l'inattendibilità della versione difensiva, le circostanze di tempo e di luogo e la condizione di pluripregiudicato dell'imputato, elementi ritenuti idonei a escludere una giustificazione del porto di strumenti atti allo scasso.
Norme richiamate
È il reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la censura di legittimità non poteva tradursi in una rivalutazione del merito quando la motivazione di appello è congrua e immune da manifeste illogicità.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, in realtà, miri a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua, coerente e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Ai fini della configurazione del porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso, possono essere valorizzati gli elementi fattuali del contesto, l'inattendibilità della giustificazione fornita e la condizione personale dell'imputato, se logicamente correlati alla conclusione raggiunta dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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