Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi reati di detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la mancanza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione al sodalizio e ai reati scopo, contestando in particolare la valenza probatoria delle intercettazioni ritenute prive di riscontri oggettivi, sostenendo che il suo ruolo fosse al più quello di pusher occasionale e non che dimostrasse affectio societatis, e deducendo inoltre che, essendo i fatti riferibili al 2019 e con l'arresto del capo (Antonio Galiano), sarebbero venute meno le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non consenta una rivalutazione dei fatti. Ha ritenuto logica e congruente l'argomentazione del Tribunale che ha valorizzato le intercettazioni, gli accertamenti e altri elementi di contesto come indicativi di un inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio (ruolo di pusher stabile), e che non sono stati forniti elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile ai reati di cui all'art. 74 DPR 309/90. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la pronuncia del Tribunale a norma dell'art. 309 c.p.p.; la Corte ne evidenzia il quadro procedurale di conferma della misura cautelare adottata dal GIP
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; la sua contestazione attiva la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere
Richiamato in relazione alla nozione di gravità indiziaria: la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi può essere sindacata in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici delitti (tra cui quelli previsti dall'art. 74 DPR 309/90); la Corte ne sottolinea la portata: la presunzione può essere superata solo mediante prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per la determinazione della causa di inammissibilità: la Corte la applica per imporre il pagamento di Euro 3.000,00 al ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata con riferimento ai criteri per la condanna alla somma verso la Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (tribunale del riesame) è limitato al controllo della logicità e della conformità del motivo alle norme; non consente una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Le intercettazioni possono essere interpretate anche quando il linguaggio è criptico: l'interpretazione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La mera commissione di reati 'scopo' non esclude in astratto la partecipazione a un'associazione; il giudice può ricavare l'affectio societatis da modalità, ruoli e ripetitività delle condotte, anche in un arco temporale relativamente breve se emerge un sistema collaudato.
- Per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): tale presunzione può essere superata solo con prove che dimostrino la recisione dei legami con l'organizzazione.
- Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non determina automaticamente l'inefficacia della misura: il giudice deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, fondata su personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; non è richiesta la prova di una specifica occasione di reiterazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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