Cassazione Civile, Ordinanza n. 38971/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di leasing avente ad oggetto un'autovettura di lusso: la società concedente aveva anticipato il prezzo ai venditori e poi aveva agito per il pagamento dei canoni nei confronti dell'utilizzatore. Quest'ultimo si era opposto al decreto ingiuntivo sostenendo la nullità del contratto per inesistenza del bene, assumendo di ignorare che l'autovettura non fosse disponibile, mentre la società concedente, costituitasi nel giudizio di opposizione, aveva chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. corrispondenti alle somme versate nell'operazione di finanziamento, deducendo la partecipazione dell'opponente a una truffa. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità del leasing e del contratto di assicurazione chiamato in causa, accogliendo la domanda risarcitoria della società concedente; in appello tale decisione era stata confermata, con autonoma valutazione della consapevolezza dell'opponente rispetto alla frode. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della creditrice opposta, proposta con la costituzione nel giudizio di opposizione e non connessa in modo sufficiente alla domanda principale; 2) violazione degli artt. 2943 c.c. e 2697 c.c., censurando l'accertamento della Corte d'appello sulla sua consapevolezza della truffa e richiamando l'assoluzione penale per truffa, ritenuta incompatibile con la responsabilità civile accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sull'ammissibilità della reconventio reconventionis era stata espressamente decisa dal tribunale e il ricorrente non aveva dimostrato di averla devoluta in appello; inoltre dalla sentenza di secondo grado non emergeva alcuna trattazione della censura, sicché la doglianza risultava non proponibile per la prima volta in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto, sotto la veste di violazione di legge, a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e dell'elemento soggettivo della condotta, valutazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l'assoluzione in sede penale non vincola il giudice civile sull'accertamento dell'elemento soggettivo, il quale può essere autonomamente compiuto sulla base degli atti di causa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava devoluta in appello e comunque il relativo scrutinio richiede una specifica impugnazione della decisione di primo grado.
È richiamato come base della domanda risarcitoria proposta dalla società concedente per ottenere la restituzione delle somme versate nell'operazione ritenuta fraudolenta.
La norma è invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto della consapevolezza della frode.
La Corte ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un errore di riparto dell'onere probatorio, ma una contestazione del giudizio di merito sull'elemento soggettivo.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre per la prima volta una questione processuale non esaminata nei gradi di merito, specie quando la decisione di primo grado sul punto non sia stata specificamente impugnata in appello.
- La domanda riconvenzionale proposta dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è scrutinabile solo se tempestivamente devoluta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito, quando la censura investe in realtà l'accertamento dei fatti e dell'elemento soggettivo compiuto dal giudice di appello.
- L'assoluzione in sede penale non vincola automaticamente il giudice civile sull'accertamento della consapevolezza o del dolo, potendo quest'ultimo procedere a un autonomo esame degli elementi probatori acquisiti nel processo civile.
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