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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19871/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute in relazione all'adesione a una definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002. La società sosteneva che l'Amministrazione non avesse considerato una dichiarazione successiva, qualificata come modificativa, con la quale aveva rideterminato in senso più favorevole l'importo dovuto: per alcune annualità, ritenute congrue agli studi di settore, riteneva dovuto il pagamento fisso di 500 euro per anno anziché il calcolo percentuale previsto per la definizione ordinaria. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo che il precedente errore nel calcolo fosse un mero errore materiale emendabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che non si trattava di correzione di errore materiale ma di una vera e propria modifica dell'opzione definitoria originariamente esercitata, non consentita in materia di condono fiscale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la dichiarazione di adesione a un condono è atto volontario e irrevocabile, emendabile solo per errore materiale manifesto e riconoscibile, non per successivo ripensamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che le norme sui condoni fiscali hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione; perciò non possono essere estese le regole generali sulle dichiarazioni integrative di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998. Ha precisato che la dichiarazione di adesione a una definizione agevolata non è una mera dichiarazione di scienza, ma un atto volontario di autodeterminazione, irrevocabile una volta presentato, e modificabile solo in presenza di un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile dal testo dell'atto. Nel caso concreto, però, la rettifica operata dal contribuente non era un semplice errore materiale, bensì la scelta tra due diverse modalità di calcolo del dovuto ai fini della sanatoria; pertanto non era emendabile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Le diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge sul condono hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione; la scelta tra le opzioni definitorie, una volta effettuata, non è liberamente modificabile.

  • art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La disciplina generale sulle dichiarazioni integrative non è estensibile ai condoni fiscali e alle relative dichiarazioni di adesione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati in via generale per evidenziare che un "condono di condono" determinerebbe disparità di trattamento e vulnus al principio di parità di fronte al fisco.

Massime di principio

  • In materia di condono fiscale, ciascuna disciplina agevolativa ha carattere eccezionale e non può essere integrata o ampliata per analogia con norme generali dell'ordinamento tributario o con altre procedure definitorie.
  • La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata ha natura di atto volontario e di autodeterminazione del contribuente, con effetti legali predeterminati: una volta presentata, non è revocabile né modificabile per mero ripensamento.
  • L'emendabilità della dichiarazione in materia di condono è ammessa solo in presenza di un errore materiale manifesto e riconoscibile, cioè una discrepanza immediatamente percepibile tra volontà e sua esteriorizzazione; non basta la successiva scelta di un diverso criterio di calcolo dell'importo dovuto.
  • Non è configurabile un "condono di condono": il contribuente non può ottenere, per la stessa imposta, una duplicazione o una diversa rielaborazione della medesima agevolazione una volta esercitata la scelta definitoria.
  • Quando la lite riguarda non la validità formale della dichiarazione ma la selezione tra diverse opzioni di definizione agevolata, la scelta effettuata con l'indicazione del quantum dovuto è espressione di autonomia negoziale sostanziale e non è emendabile come mero errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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