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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20897/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da una vendita immobiliare eseguita in attuazione di un preliminare: l’acquirente aveva ottenuto la disponibilità anticipata del terreno e aveva realizzato un accesso carrabile in modo difforme da quanto pattuito, occupando una porzione rimasta di proprietà del venditore. Il venditore chiedeva la restituzione dell’area occupata, la chiusura/spostamento dei cancelli, il ripristino dei luoghi e la penale giornaliera prevista in una scrittura privata coeva al rogito. La società resistente contestava che la scrittura privata fosse superata dal rogito, sosteneva che il tracciato della strada fosse condizionato da punti fissi preesistenti e chiedeva anche il rimborso dei costi di alcune opere. In appello la Corte territoriale aveva confermato in parte la restituzione dell’area e la penale, ma aveva subordinato il rilascio alla previa rimozione/arretramento di un muro di contenimento posto dal venditore, oppure aveva ridotto l’area da restituire. In cassazione la società ricorrente principale denunciava, tra l’altro, violazione degli artt. 112, 115, 1218, 1384, 1392 c.c. e vizi motivazionali, lamentando l’ultrapetizione, l’erroneo riconoscimento del rilascio, la mancata esclusione o riduzione della penale e la regolazione delle spese. Il controricorrente ricorrente incidentale censurava invece la decisione per avere il giudice d’appello subordinato il rilascio alla demolizione del muro senza domanda riconvenzionale specifica e senza prova adeguata dell’autore dell’opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato ultra petita nel subordinare la restituzione dell’area alla previa demolizione/spostamento del muro di contenimento o, in alternativa, nel ridurre la superficie da restituire, in mancanza di una domanda riconvenzionale specifica volta al trasferimento della servitù o al ripristino del tracciato della servitù. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi richiamati. Il secondo motivo del ricorso incidentale e tutti i motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Ai fini dell’ammissibilità/improcedibilità va depositata la copia autentica della decisione impugnata, che nel ricorso per cassazione è la sentenza di appello.

  • art. 369 c.p.c.

    L’onere di deposito riguarda la sentenza effettivamente impugnata, ossia quella di appello, non la decisione di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Sono i parametri invocati per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né attribuire tutela non richiesta dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove offerte e sui fatti non specificamente contestati; non può essere colmata la carenza di domanda o di prova con mere inferenze del giudice.

  • art. 1218 c.c.

    È la norma richiamata nei motivi di ricorso come parametro della responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali.

  • art. 1384 c.c.

    La richiesta di riduzione della penale presuppone la valutazione della sua eventuale eccessività; nel caso concreto la censura è rimasta assorbita.

  • art. 1392 c.c.

    È richiamata nel ricorso principale in relazione alla disciplina dei poteri e della rappresentanza, ma la Corte non vi si sofferma per effetto dell’assorbimento.

  • art. 1067 c.c.

    Se il fondo servente compie opere che diminuiscono o rendono più incomodo l’esercizio della servitù, il titolare può agire per il ripristino, ma ciò richiede apposita domanda.

  • art. 1068 c.c.

    Il trasferimento della servitù in luogo diverso è possibile solo con il consenso del proprietario del fondo servente o con provvedimento giudiziale nelle condizioni di legge; non esiste un diritto potestativo di spostarla unilateralmente.

  • art. 1079 c.c.

    Costituisce il rimedio giudiziale per la tutela del diritto di servitù e per il ripristino dell’esercizio leso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice non può condizionare la condanna al rilascio di un bene o la tutela di una posizione reale a un facere della controparte se tale condizione non è stata domandata in via petitoria o riconvenzionale: in mancanza, la statuizione è ultra petita.
  • Il proprietario del fondo dominante non può trasferire unilateralmente e in via di autotutela il luogo di esercizio della servitù: lo spostamento richiede il consenso del proprietario del fondo servente oppure un provvedimento giudiziale nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
  • Se si deduce che un’opera del proprietario del fondo servente ha aggravato o diminuito l’esercizio della servitù rispetto al titolo, la tutela del ripristino presuppone una domanda specifica ex art. 1079 c.c.; il giudice non può introdurla d’ufficio.
  • La delimitazione del contenuto della servitù e delle conseguenze dell’eventuale alterazione del tracciato deve restare entro il perimetro delle domande formulate dalle parti: il rilievo officioso dei fatti non consente di supplire alla mancanza di domanda.
  • Quando una statuizione principale viene cassata, cadono anche le pronunce dipendenti su penale e spese se fondate sul medesimo assetto decisorio, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieServitùCompravenditaImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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