Cassazione Penale, Ordinanza n. 40541/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare di Palermo ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per fatti ricondotti all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La censura mirava quindi a ottenere il riconoscimento di una diversa e più favorevole qualificazione giuridica della condotta, senza che risultassero, secondo la Corte, palesi errori di valutazione dal testo del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è consentita solo nei casi di errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è invece ammesso censurare errori valutativi o interpretativi che non emergano in modo evidente dal provvedimento. Nel caso concreto, l'ipotesi di lieve entità invocata non poteva dirsi trascurata per errore palese, poiché la descrizione dei fatti e il quadro complessivo dell'imputazione, riferita a plurimi episodi e alla continuazione con precedente giudicato, non rendevano evidente la sussistenza del vizio denunciato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile in camera di consiglio non partecipata, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento oggetto della sentenza impugnata.
Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per errore di qualificazione del fatto solo quando l'errore sia manifesto/evidente dal testo del provvedimento.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice alla base della contestazione originaria, richiamata nella sentenza di patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto.
Fondamento della trattazione camerale non partecipata e della declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.
Prevede la condanna del ricorrente soccombente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente riscontrabile dal testo della decisione; non sono ammissibili contestazioni che richiedano una nuova valutazione del merito o un diverso apprezzamento degli elementi fattuali.
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere fatta valere in cassazione contro il patteggiamento quando la sua esclusione non sia frutto di un errore evidente, ma discenda da una valutazione complessiva dei fatti e della loro gravità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto per ragioni non consentite dalla legge, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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