Cassazione Penale, Sentenza n. 20017/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/05/2022 del Giudice di Pace di Legnano con cui il ricorrente era condannato a euro 1.000,00 di multa per il reato indicato in sentenza (art. 582, comma secondo cod. pen.). Il ricorso deduceva, in primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze istruttorie; in secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle asserite minacce.
La decisione
La Corte ha rilevato la remissione di querela intervenuta il 31/01/2023, regolarmente accettata, che determina l'estinzione del reato perseguibile a querela. Non essendo ravvisate cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, e art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Per effetto dell'annullamento non è stato necessario esaminare i restanti motivi di ricorso. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen., comma secondo
Norma indicata come il titolo di reato per cui il ricorrente era stato condannato; nella decisione la condanna per tale fattispecie è risultata estinta in seguito alla remissione di querela.
art. 129 cod. proc. pen., comma secondo
Richiamata dalla Corte per segnalare l'assenza di cause di proscioglimento previste da tale disposizione; in presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela non si applicano cause di proscioglimento alternative che impediscano l'annullamento senza rinvio.
art. 609 cod. proc. pen., comma secondo
Richiamato insieme all'art. 129 per confermare che non sussistono cause ostative alla dichiarazione di estinzione del reato e all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.
Principio applicato dalla Corte: la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, estendendosi ai correi che non l'abbiano rifiutata e annullando le relative statuizioni civili connesse ai reati estinti.
Massime di principio
- La remissione di querela, se regolarmente accettata, estingue il reato perseguibile a querela anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia tempestivo.
- Se il reato si estingue per remissione di querela e non emergono cause di proscioglimento alternative, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio, omettendo l'esame dei motivi di merito.
- La remissione di querela si estende ai correi che non l'abbiano ricusata e, secondo la giurisprudenza citata, travolge le statuizioni civili connesse ai reati estinti.
- L'estinzione del reato per remissione di querela non impedisce necessariamente l'addebito delle spese processuali all'imputato, se previsto dalla legge o dalla decisione.
- In situazioni analoghe, verificare sempre la tempestività del ricorso e l'accettazione formale della remissione di querela, poiché tali profili sono decisivi per l'operatività dell'estinzione del reato in sede di Cassazione.
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