Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Firenze che aveva inflitto a Di Costanzo mesi 9 e giorni 10 di arresto e euro 4.000 di ammenda (convertiti in 592 ore di lavori di pubblica utilità) per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (1,97 e 2,11 g/l) con aggravanti per aver provocato un incidente stradale e per l'orario (dopo le ore 22 e prima delle 7). Il Procuratore Generale ha censurato l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, chiedendone l'annullamento e il rinvio per la determinazione della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente per tale omissione e ha rinviato al Tribunale di Firenze per la determinazione della durata della sospensione. La Corte ha però precisato di non poter pronunciarsi sulla revoca obbligatoria prevista dall'art. 186 comma 2‑bis (applicabile quando il conducente con alcolemia superiore a 1,5 g/l provoca un incidente), perché il Procuratore Generale aveva dedotto esclusivamente l'omessa sospensione e non la mancata revoca; dunque il giudicato è stato annullato solo nei limiti del gravame devoluto.
Norme richiamate
"la patente di guida è sempre revocata"
La Corte interpreta l'art. 186, in particolare il comma 2 e il comma 2‑bis, nel senso che la revoca della patente è obbligatoria quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente; inoltre la sospensione è una sanzione amministrativa accessoria che il giudice deve disporre anche in caso di sentenza di patteggiamento.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di patteggiamento: la sentenza di patteggiamento deve comunque prevedere e non omettere l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
Norma richiamata per la conversione dell'ammenda in lavori di pubblica utilità; la Corte ne prende atto nella descrizione della misura sostitutiva applicata.
Norma procedurale evocata per le conclusioni rese dalle parti in udienza davanti alla Corte (conclusioni scritte ex art. 611).
Richiamato in relazione all'ammissione del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento in cui si censurino omissioni o errori nell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada)
Fonte normativa primaria per le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza (richiamata insieme all'art. 186 come quadro normativo applicabile).
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (es. sospensione o revoca della patente) e l'omissione può essere impugnata in Cassazione.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186 comma 2‑bis (alcolemia > 1,5 g/l con incidente) è obbligatoria e non è neutralizzata dalla concessione di circostanze attenuanti; il giudizio di bilanciamento tra circostanze non incide sulla sussistenza dell'aggravante che determina la revoca.
- La Corte di Cassazione interviene entro i limiti del gravame dedotto dal ricorrente: se il ricorso lamenta solo l'omessa sospensione, la Corte non si può pronunciare ex officio su una mancata revoca non dedotta nel ricorso.
- Se la sentenza impugnata non determina la misura di una sanzione amministrativa non predeterminata (es. durata della sospensione), la Cassazione può annullare limitatamente a quell'omissione e rinviare al giudice di merito per la commisurazione.
- Le sanzioni amministrative accessorie sono di natura non penale ai fini della loro applicazione nell'ambito del procedimento penale e possono essere applicate anche quando si è concluso per patteggiamento, senza violare il principio "ne bis in idem".
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