Cassazione Penale, Ordinanza n. 24115/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di estorsione, deducendo con il primo motivo l'erroneità della motivazione sul giudizio di responsabilità, in particolare sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze opposte, sostenendo in sostanza l'erroneità della soluzione di equivalenza applicata al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella pedissequa riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese, quindi in una critica non specifica e solo apparente. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità, evenienze non ravvisate nel caso concreto, essendo la motivazione del giudice di merito congrua e sufficiente.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava un giudizio di responsabilità per estorsione; il ricorso contestava la sussistenza della minaccia, elemento oggettivo del reato.
Il secondo motivo riguardava il giudizio di comparazione fra circostanze opposte, ritenuto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito riproporre in modo meramente ripetitivo le stesse doglianze già svolte in appello e già disattese, poiché una censura così formulata difetta di specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- La contestazione della motivazione sulla sussistenza di un elemento costitutivo del reato è inammissibile quando si risolve in una mera reiterazione delle difese di merito, senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza impugnata.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24105/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24108/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →