Cassazione Penale, Ordinanza n. 35346/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergeva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La statuizione di condanna per furto aggravato e continuato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva dichiarato colpevole di furto aggravato e continuato. Deduceva come unico motivo la mancanza di una valida querela, sostenendo che le denunce presentate dalle persone offese non contenessero una reale e inequivoca volontà di punire i responsabili del delitto, ma solo la narrazione dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che gli atti erano espressamente qualificati come "denuncia - querela", erano sottoscritti come "querelante" e contenevano anche la richiesta di "procedere per i reati ravvisabili", elementi sufficienti a esprimere la volontà punitiva. Ha quindi applicato il principio per cui la querela non richiede formule sacramentali e, in caso di incertezza, deve essere interpretata secondo il favor querelae.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione per la continuazione tra i reati
norma incriminatrice del furto contestato
aggravante del furto contestata
ulteriore aggravante del furto contestata
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
non citato espressamente nel testo; non incluso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere che la sanzione ex art. 616 c.p.p. richieda una previa verifica di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La querela è valida anche quando non contenga formule sacramentali o parole solenni, purché dall'atto emerga in modo univoco la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il fatto denunciato.
- La manifestazione della volontà punitiva può desumersi dal tenore complessivo dell'atto, dalla sua qualificazione espressa come denuncia-querela, dalla sottoscrizione come querelante e dalla richiesta di procedere per i reati ravvisabili.
- In presenza di possibili incertezze sull'effettiva natura dell'atto, l'interprete deve privilegiare una lettura favorevole alla validità della querela, secondo il criterio del favor querelae.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare senza fondamento la sussistenza della querela è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, trovano applicazione la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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