Sentenza del 13/02/2015 n. 2928 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE- Trascrizione dell'atto impositivo - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato in aumento il valore venale del terreno dichiarato nell'atto di compravendita, nonostante fosse stato supportato da una perizia giurata ai sensi della legge n. 448 del 2001. Deducevano, inoltre, la violazione delle norme sull'imposta di registro e un vizio di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che il maggior valore fosse stato fondato su una semplice perizia di parte e su valori riferiti a zone urbanizzate anziché agricole.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, affermando che l'Amministrazione può accertare un valore venale superiore a quello risultante dalla perizia giurata e deve indicare nell'avviso i criteri astratti utilizzati per la rettifica, purché l'atto sia congruamente motivato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i contribuenti non avevano trascritto nel ricorso la motivazione dell'avviso di rettifica, impedendo alla Corte di verificare l'eventuale vizio motivazionale. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. I contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.625 euro.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001, articolo 7, comma 6
La perizia giurata costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, secondo la prospettazione dei ricorrenti.
La perizia giurata non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di determinare un valore venale superiore, se l'Ufficio fornisce una motivazione congrua e indica i criteri utilizzati.
D.P.R. n. 131 del 1986, articolo 51, comma 2
L'accertamento deve avere riguardo al valore venale in comune commercio.
Ai fini dell'imposta di registro, l'Agenzia può rettificare il valore dichiarato nell'atto considerando il valore venale effettivo dell'immobile, anche se diverso da quello risultante da una perizia giurata.
D.P.R. n. 131 del 1986, articolo 52
La rettifica del valore immobiliare deve essere esposta in un avviso adeguatamente motivato, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento e difendersi.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5
Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione o falsa applicazione di legge e, nei limiti applicabili, per vizio di motivazione; tuttavia il motivo deve rispettare il principio di autosufficienza.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Quando si denuncia un vizio della motivazione dell'atto impositivo o della sentenza che lo ha ritenuto adeguatamente motivato, il ricorrente deve trascrivere nel ricorso le parti essenziali dell'atto rilevanti per la censura. In mancanza, la Corte non può effettuare il controllo richiesto e il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Una perizia giurata prodotta dal contribuente non vincola necessariamente l'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio può accertare un valore superiore se dimostra il valore venale in comune commercio mediante criteri pertinenti e adeguatamente illustrati.
- La legittimità della rettifica dipende soprattutto dalla motivazione dell'avviso: l'atto deve indicare le ragioni concrete e i criteri utilizzati, consentendo al contribuente di comprendere e contestare l'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione, chi denuncia un vizio di motivazione deve riportare il contenuto essenziale dell'atto o del documento su cui fonda la censura. Il semplice richiamo a documenti non trascritti può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La Corte di cassazione non può rivalutare autonomamente il contenuto di un avviso impositivo non trascritto nel ricorso; il principio di autosufficienza impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari per il controllo di legittimità.
- Se il motivo principale è dichiarato inammissibile per carenze formali, la Corte può non esaminare nel merito la fondatezza della contestazione relativa alla motivazione dell'atto.
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