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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26593/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge contro una sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non configurabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Rimini, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto la mancanza di motivazione sulla mancata rilevazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza ex art. 444 e seguenti c.p.p. (nel testo si richiama l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), l'impugnazione è ammessa solo per i casi tassativi di violazione di legge previsti dalla norma, sicché il motivo proposto non era consentito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione richiamata come base del reato oggetto della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di verificare l'eventuale esistenza di una causa di proscioglimento, ma il motivo è stato ritenuto non consentito nel tipo di impugnazione proposta.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena l'impugnazione è ammissibile solo nei limiti tassativi stabiliti dalla legge; motivi ulteriori, anche se riferiti all'art. 129 c.p.p., sono inammissibili se non rientrano nelle ipotesi consentite.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per ragioni manifeste e il motivo non è consentito, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'ordinamento, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La verifica di eventuali cause di proscioglimento non può essere utilizzata per ampliare i limiti oggettivi dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento oltre quanto consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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