Cassazione Penale, Sentenza n. 497/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tornitore chiedeva di scontare il cumulo delle pene (provv. cumulo n.336/2016 SIEP Procura generale di Catania, con richiamo anche all'ordine di esecuzione 88/2011 SIEP Procura di Padova) mediante affidamento in prova al servizio sociale (art.47 Ord. pen.), o in semilibertà (art.50 Ord. pen.), o in detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza dichiarò l'istanza inammissibile motivando che il ricorrente non avrebbe un valido domicilio in Italia poiché la madre non era disponibile ad accoglierlo. Il ricorrente dedusse che è residente in Germania e regolarmente iscritto all'AIRE, che aveva fornito indicazioni all'UEPE e alle autorità tedesche, non aveva ricevuto notifica del cumulo e che il Tribunale non aveva valutato la possibilità di esecuzione della misura alternativa in Germania ai sensi del d.lgs. 15/02/2016 n.38 di attuazione della decisione quadro 2008/947 (reciproco riconoscimento delle sanzioni sostitutive). Denunciò altresì omissione di motivazione e violazione degli artt. 47, 50, 47-ter Ord. pen., art.656 c.p.p. comma 5 e della L. 199/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati e ha assorbito il terzo nella parte pertinente. Ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania per mancata considerazione e motivazione circa la possibilità di esecuzione all'estero della misura alternativa (in Germania), come consentito dal d.lgs. 15/02/2016 n.38 che attua la Decisione quadro 2008/947. La Corte ha precisato che l'affidamento in prova può qualificarsi, ai fini della decisione quadro e del decreto di attuazione, come una "sanzione sostitutiva" contemplata dagli artt. 2 e 4 del decreto, e che tale misura non è incompatibile con l'esecuzione nello Stato membro di residenza quando siano rispettati i criteri (ad es. durata e prescrizioni, assistenza del servizio sociale, controllo e sorveglianza) previsti dal decreto (anche richiamando art.6, comma 1 e art.8, comma 2 del decreto). Pertanto il provvedimento impugnato è annullato e rinviato al Tribunale di sorveglianza perché valuti e motivi esplicitamente sulla possibilità di esecuzione della misura alternativa in Germania, tenendo conto delle previsioni del d.lgs. n.38/2016 e delle connesse norme europee e nazionali.
Norme richiamate
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Atto di recepimento della Decisione quadro 2008/947: consente il reciproco riconoscimento e l'esecuzione, nello Stato membro di residenza, di sanzioni sostitutive e misure alternative alla detenzione; l'affidamento in prova può rientrare nella categoria delle sanzioni sostitutive e quindi essere eseguito all'estero se sussistono i requisiti (prescrizioni/obblighi, durata non inferiore a sei mesi, controllo e assistenza del servizio sociale).
Decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008 (Decisione quadro n. 2008/947)
Principio del reciproco riconoscimento tra Stati membri delle decisioni relative all'esecuzione di sanzioni sostitutive e misure di sospensione condizionale, con obiettivi di reinserimento sociale e tutela della collettività; fornisce criteri per individuare le misure riconoscibili ed il quadro di sorveglianza trasfrontaliera.
Ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975, n. 354 (art.47, art.50, art.47-ter)
Art.47 (affidamento in prova al servizio sociale), art.50 (semilibertà) e art.47-ter (detenzione domiciliare) disciplinano le misure alternative alla detenzione: la loro ammissibilità e i contenuti prescrittivi costituiscono la base per valutare la compatibilità con l'esecuzione all'estero ai sensi del d.lgs. n.38/2016.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata con riferimento alle modalità di esecuzione e gestione delle misure alternative e alle relative procedure; la Corte ha fatto riferimento all'obbligo di motivazione e alla necessità di valutare la possibilità di esecuzione anche all'estero.
Legge 26 novembre 2010, n. 199
Attribuisce poteri e procedure per la cooperazione transnazionale e per l'attivazione d'ufficio di determinati provvedimenti relativi all'esecuzione delle misure; secondo la ricostruzione della Cassazione il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche l'eventualità di attivare procedure di cooperazione previste dalla legge.
D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 e L. 22 aprile 2005, n. 69 (richiami normativi)
Richiami alla cornice normativa europea e nazionale di cooperazione giudiziaria (mandato di arresto europeo, esecuzione di sentenze penali e misure), utilizzati per contestualizzare l'obiettivo di estendere il reciproco riconoscimento alle sanzioni non detentive.
Massime di principio
- La semplice mancanza di un domicilio indicato in Italia o la indisponibilità di un familiare ad accogliere il richiedente non è di per sé sufficiente a escludere l'accesso alle misure alternative: il giudice deve valutare se la misura possa essere eseguita nello Stato membro di residenza ai sensi del d.lgs. n.38/2016.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere qualificato, ai fini della decisione quadro e del decreto di attuazione, come una 'sanzione sostitutiva' e dunque essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro quando gli obblighi e le prescrizioni imposti sono compatibili con l'esecuzione transnazionale (ad es. durata minima, possibilità di sorveglianza e assistenza da parte del servizio sociale dello Stato di esecuzione).
- Quando il condannato è residente in un altro Stato UE e risultante AIRE, il giudice italiano deve esaminare e motivare esplicitamente la possibilità di esecuzione all'estero prima di dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di misura alternativa; omettere tale valutazione costituisce vizio di motivazione rilevante e può portare all'annullamento del provvedimento.
- Il tribunale deve considerare la corretta notifica e la possibilità di cooperazione internazionale: la mancata notifica di atti rilevanti (es. provvedimenti di cumulo) e la circostanza che il richiedente si sia attivato con le autorità estere sono elementi che impongono una verifica della possibilità di trasferire l'esecuzione della misura.
- I provvedimenti di diniego devono affrontare concretamente gli strumenti di cooperazione e le procedure previste dalla normativa nazionale di attuazione della decisione quadro (d.lgs. n.38/2016 e leggi collegate), e motivare perché, nonostante la residenza estera, l'esecuzione della misura non possa essere assicurata nello Stato di esecuzione.
- In caso di omissione o motivazione insufficiente riguardo alla possibilità di esecuzione all'estero la Corte di legittimità è propensa ad annullare con rinvio per nuovo esame conforme ai principi europei e alle norme di coordinamento nazionale.
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