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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41719/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non assolto l'onere di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro il decreto del Tribunale di Perugia. Dal testo non emerge la natura sostanziale della controversia decisa dal Tribunale, né il contenuto specifico delle censure. La Corte, prima ancora di esaminare nel merito i motivi, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché mancava l'esposizione sommaria del fatto. Secondo la Corte, il ricorso non consentiva una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale necessario a comprendere le doglianze, senza che il giudice di legittimità dovesse ricorrere ad altre fonti o alla sentenza impugnata. La ricorrente non ha quindi superato il requisito di contenuto-forma richiesto per l'accesso al giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali in modo da consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda e delle censure, senza necessità di attingere ad altre fonti o alla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'esposizione dei fatti deve essere sufficiente a rendere immediatamente comprensibile alla Corte sia la vicenda sostanziale sia quella processuale, senza rinvio ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
  • La funzione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. non è meramente formalistica, ma serve a rendere intellegibile il significato e la portata delle censure dedotte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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