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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36561/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata del carico e dell'istanza dell'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì richiamato il principio per cui, nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, in forza della previsione normativa richiamata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società poi trasformata in S.a.s., dalla quale l'Ufficio aveva desunto maggiori imponibili e notificato avvisi di accertamento e cartelle per l'anno d'imposta 1999, oltre a un successivo recupero ai fini Irap e Iva. Gli atti erano stati impugnati dalla società e dai soci, ma la società era fallita nelle more e il curatore non aveva proposto impugnazione; alcuni giudizi erano stati poi dichiarati estinti per condono. In sede di legittimità i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma una delle socie ha successivamente comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge di bilancio 2019, versando quanto richiesto; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la definizione ha effetto anche nei confronti dei coobbligati presenti nel ruolo e nel giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018

    richiamata quale base normativa della definizione dei carichi pendenti invocata da una delle parti, con effetti estintivi del giudizio e incidenza anche sui coobbligati presenti nel ruolo e nel processo

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

    la Corte lo richiama per affermare che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • art. 46, comma 3, proc. trib.

    richiamato in conformità al principio sulle spese del processo estinto per definizione agevolata

Massime di principio

  • La definizione agevolata del debito tributario, quando perfezionata secondo la disciplina applicabile, può determinare l'estinzione del giudizio anche in cassazione, ove la pretesa definita coincida con l'oggetto del contenzioso.
  • Se la definizione agevolata produce effetti nei confronti di tutti i coobbligati presenti nel ruolo e nel giudizio, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare i motivi del ricorso.
  • Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale per cui restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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