Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbato impugnava la condanna per il reato di truffa semplice (art. 640 c.p.) con due motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sua responsabilità; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi inammissibili o manifestamente infondati, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato: la truffa semplice è reato procedibile a querela della persona offesa e la querela era stata rimessa da Lamin Jaiteh con accettazione da parte dell'avv. Vincenzo De Lucia munito di procura speciale. In conseguenza, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; le spese sono state poste a carico del querelato, salvo diversa pattuizione, ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
contestazione per contraddittorietà e illogicità della motivazione
Il motivo basato su presunta contraddittorietà della motivazione è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; la Corte non ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura sulla logica della decisione di merito.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
contestazione per errata applicazione dell'art. 131‑bis c.p.
La doglianza sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata; la Corte non ha dato seguito all'eccezione sul punto perché superata dalla successiva estinzione del reato.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
L'eccezione relativa all'applicazione di questa norma non è stata accolta; tuttavia la decisione sulla irrilevanza del fatto non è stata necessaria in presenza della remissione della querela che ha determinato l'estinzione del reato.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
annullamento senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato
La Corte ha applicato questa disposizione per annullare senza rinvio la sentenza di condanna in quanto il reato perseguibile a querela risultava estinto per remissione della querela accettata.
delitto di truffa semplice
Reato per il quale l'imputato era stato condannato; rilevante per il regime della procedibilità a querela della persona offesa e quindi per l'effetto estintivo della remissione della querela.
termine ultimo per la rilevazione della remissione fino alla condanna irrevocabile
Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che la remissione della querela, se intervenuta prima della condanna irrevocabile, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
proscioglimento nel merito (menzionato)
La Corte ha constatato che dalla decisione impugnata non emergono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione; la remissione ha tuttavia reso ininfluente l'esame di merito.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
disposizione sulle spese del procedimento in caso di remissione
In assenza di diversa pattuizione, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato, come previsto da tale norma.
Sezioni Unite, Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e Sez. U n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
giurisprudenza sul valore estintivo della remissione della querela anche in pendenza del ricorso per cassazione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale sulle cause di inammissibilità; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla se il ricorso è tempestivo.
D.lgs. n.150 del 2022, art. 2 (menzione)
riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa
Richiamato come riferimento normativo possibile per reati recentemente resi procedibili a querela; la Corte cita un precedente che si riferisce a tale circostanza.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela della persona offesa, la remissione della querela ritualmente accettata estingue il reato anche se intervenuta durante il giudizio di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; il giudice di Cassazione deve rilevare e dichiarare tale estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
- La remissione di querela, una volta accettata (anche tramite difensore munito di procura speciale), paralizza la perseguibilità del reato e prevale su questioni di ammissibilità del ricorso o su doglianze processuali, rendendo superfluo l'esame del merito.
- I motivi di ricorso in Cassazione che prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o che sono manifestamente infondati saranno dichiarati inammissibili: il ricorso deve rimanere nell'ambito delle censure consentite e della revisione di diritto.
- La remissione di querela resta efficace fino al momento della condanna irrevocabile (principio richiamato dall'art. 152 c.p., comma 3 e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite), quindi può estinguere il reato anche se intervenuta dopo la decisione di merito ma prima dell'irrevocabilità.
- In assenza di pattuizione diversa nell'atto di remissione, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi rilevante verificare eventuali condizioni pattuite nell'atto di remissione.
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