Cassazione Penale, Sentenza n. 4615/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Siclari era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di voto di scambio politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) con riferimento alla consultazione elettorale per il Senato del 2018; il Tribunale di Reggio Calabria, in data 22/04/2021, aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP del 02/02/2021 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare. L'incolpazione prospettava che Siclari, tramite l'intermediario Galletta, avesse accettato la promessa di procurare voti da Laurendi, esponente di un locale di 'ndrangheta, in cambio di utilità (tra i primi vantaggi si cita il trasferimento di Zoccali Annalisa nella sede richiesta dal clan). In cassazione i difensori avevano sollevato tre motivi: 1) insufficiente gravità indiziaria e vizio di motivazione, con particolare riferimento al trasferimento della Zoccali e alla valutazione di dichiarazioni fornite da dirigenti di Poste Italiane e da Tania Giallatini; 2) omesso confronto del contenuto dell'interrogatorio dell'indagato con gli altri elementi di prova (art. 310 c.p.p. richiamato); 3) presunta utilizzazione di intercettazioni rilevanti in un procedimento distinto (cosca Bellocco) senza i presupposti e senza allegazione dei decreti autorizzativi e dei supporti probatori, oltre a travisamento del contenuto e mancata identificazione dell'interlocutore.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 20/01/2022; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. d) c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre osservato che non sussisteva novità negli elementi offerti dalla difesa tali da rimettere in discussione il quadro indiziario già formato e che si era prodotto il giudicato cautelare per mancata impugnazione in riesame e rigetto del ricorso per cassazione di Galletta.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di voto di scambio politico-mafioso; è la fattispecie contestata all'indagato e fondamento della misura cautelare.
Richiamato nei motivi di cassazione in relazione alla gravità degli indizi; utilizzato dai difensori per contestare la valutazione degli elementi indiziari.
Richiamato dai difensori (in particolare per la disciplina delle prove), invocato per censurare la valutazione delle dichiarazioni e degli elementi informativi acquisiti.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova e dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e delle informazioni raccolte.
Invocato dai difensori per lamentare l'omesso riscontro, nel provvedimento impugnato, del contenuto dell'interrogatorio dell'indagato rispetto agli altri elementi probatori.
Richiamato in riferimento alle regole sull'utilizzabilità delle intercettazioni e alla loro valutazione come mezzo di prova.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia da parte del ricorrente (lett. d)).
Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; interpretata come applicabile senza distinzione tra le diverse ipotesi di inammissibilità (art. 606, comma 3 vs art. 591).
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per spiegare che l'art. 616 non opera distinzioni tra ipotesi di inammissibilità previste da diverse norme procedurali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il ricorrente perde così la possibilità di vedere riesaminati i motivi proposti.
- In caso di inammissibilità, il giudice di legittimità può applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tale applicazione non richiede una distinzione tra le diverse norme che prevedono inammissibilità.
- Per contestare la gravità degli indizi a sostegno di una misura cautelare è necessario proporre elementi nuovi e significativi: elementi già acquisiti o non nuovi difficilmente determinano la riconsiderazione del quadro indiziario.
- Se si censura l'utilizzo di intercettazioni provenienti da procedimento diverso, occorre indicare e allegare i decreti autorizzativi, le richieste e i supporti contenenti le registrazioni per rendere effettiva la doglianza.
- La mancata considerazione, da parte del giudice, del contenuto dell'interrogatorio dell'indagato rispetto agli altri elementi probatori può essere dedotta (art. 310 c.p.p.), ma la censura richiede che l'interrogatorio contenga elementi idonei a mutare la valutazione del quadro indiziario.
- La formazione del "giudicato cautelare" (per mancata impugnazione o per esiti processuali precedenti) può ostacolare successivi tentativi di rivedere la valutazione cautelare, salvo l'apporto di fatti o prove realmente nuovi.
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