Cassazione Penale, Ordinanza n. 29290/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione, contestando esclusivamente il giudizio di bilanciamento tra circostanze: sosteneva che le attenuanti generiche sarebbero state concesse in equivalenza e non in prevalenza sulla recidiva, deducendo un vizio di motivazione su tale punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato in modo congruo le ragioni del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, richiamando la negativa personalità dell'imputato e la sua elevata pericolosità sociale nel settore dei reati contro il patrimonio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la censura non conteneva una reale confutazione della motivazione della sentenza di merito e che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se privo di motivazione o affetto da illogicità manifesta, evenienze non ravvisate nel caso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
richiamato indirettamente in relazione alle attenuanti generiche, oggetto del giudizio di comparazione con la recidiva.
norma implicata dal giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, ritenuto insindacabile se sorretto da motivazione non illogica.
richiamato in via generale dal principio di inammissibilità del ricorso per genericità e aspecificità dei motivi.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indichi la correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, compresa la valutazione sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Una motivazione che valorizzi la personalità negativa dell'imputato, la sua abitualità nel delinquere o la sua pericolosità sociale può legittimare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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