Sentenza del 07/03/2017 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Notifica eseguita oltre il quinquennio successivo alla notifica della cartella di pagamento non opposta - Diritto alla riscossione - Prescrizione quinquennale - Sussiste - Conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a diverse cartelle per crediti tributari, deducendo la prescrizione del credito. In particolare, una cartella era stata notificata il 10 febbraio 2009, mentre il preavviso di fermo era stato notificato il 5 febbraio 2015, oltre il termine quinquennale. Il contribuente ha sostenuto che la mancata impugnazione della cartella non trasformasse il termine di prescrizione breve in quello decennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la sentenza della CTP di Roma. Ha stabilito che la mancata impugnazione della cartella rende definitivo il credito, ma non produce la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Tale conversione opera soltanto quando il diritto è consacrato in una sentenza passata in giudicato o in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Poiché tra la notifica della cartella e il preavviso di fermo erano trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi rilevanti, il credito è stato ritenuto prescritto e il preavviso di fermo è stato dichiarato illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione del termine breve in quello decennale richiede un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile. Non è sufficiente la definitività amministrativa derivante dalla mancata impugnazione di una cartella o di un avviso di accertamento.
Il termine ordinario decennale non è stato ritenuto applicabile automaticamente ai crediti risultanti da atti amministrativi non impugnati, in assenza di un giudicato.
Equitalia ne aveva invocato l'applicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio pubblico competente; la questione non ha inciso sull'accoglimento dell'appello fondato sulla prescrizione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non lo trasforma automaticamente in un credito soggetto a prescrizione decennale.
- Per stabilire il termine di prescrizione occorre individuare la natura del credito e verificare la presenza di eventuali atti interruttivi notificati entro il termine applicabile.
- La prescrizione decennale derivante dall'art. 2953 c.c. presuppone normalmente una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo definitivo; un atto amministrativo, anche se non impugnato, non equivale a un giudicato.
- Un preavviso di fermo amministrativo notificato dopo la scadenza del termine prescrizionale può essere contestato, purché il contribuente dimostri la data della precedente notifica e l'assenza di validi atti interruttivi.
- La verifica deve essere effettuata separatamente per ciascuna cartella e per ciascuna componente del debito, poiché i termini prescrizionali possono variare in base alla natura del credito.
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