Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Notifica eseguita oltre il quinquennio successivo alla notifica della cartella di pagamento non opposta - Diritto alla riscossione - Prescrizione quinquennale - Sussiste - Conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a diverse cartelle per crediti tributari, deducendo la prescrizione del credito. In particolare, una cartella era stata notificata il 10 febbraio 2009, mentre il preavviso di fermo era stato notificato il 5 febbraio 2015, oltre il termine quinquennale. Il contribuente ha sostenuto che la mancata impugnazione della cartella non trasformasse il termine di prescrizione breve in quello decennale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la sentenza della CTP di Roma. Ha stabilito che la mancata impugnazione della cartella rende definitivo il credito, ma non produce la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Tale conversione opera soltanto quando il diritto è consacrato in una sentenza passata in giudicato o in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Poiché tra la notifica della cartella e il preavviso di fermo erano trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi rilevanti, il credito è stato ritenuto prescritto e il preavviso di fermo è stato dichiarato illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La conversione del termine breve in quello decennale richiede un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile. Non è sufficiente la definitività amministrativa derivante dalla mancata impugnazione di una cartella o di un avviso di accertamento.

  • Art. 2946 del codice civile

    Il termine ordinario decennale non è stato ritenuto applicabile automaticamente ai crediti risultanti da atti amministrativi non impugnati, in assenza di un giudicato.

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    Equitalia ne aveva invocato l'applicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio pubblico competente; la questione non ha inciso sull'accoglimento dell'appello fondato sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non lo trasforma automaticamente in un credito soggetto a prescrizione decennale.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre individuare la natura del credito e verificare la presenza di eventuali atti interruttivi notificati entro il termine applicabile.
  • La prescrizione decennale derivante dall'art. 2953 c.c. presuppone normalmente una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo definitivo; un atto amministrativo, anche se non impugnato, non equivale a un giudicato.
  • Un preavviso di fermo amministrativo notificato dopo la scadenza del termine prescrizionale può essere contestato, purché il contribuente dimostri la data della precedente notifica e l'assenza di validi atti interruttivi.
  • La verifica deve essere effettuata separatamente per ciascuna cartella e per ciascuna componente del debito, poiché i termini prescrizionali possono variare in base alla natura del credito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.