Sentenza del 07/03/2017 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Imposta di Registro - Atti e contratti - Registrazione a debito - Modalità - Imposta di Registro - Atti giudiziari - Decreto ingiuntivo ex legge Pinto - Registrazione a debito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda le modalità di registrazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo emesso nell'ambito di un procedimento promosso ai sensi della Legge Pinto. In particolare, si discute se l'atto debba essere registrato ordinariamente, con pagamento anticipato dell'imposta da parte del privato, oppure a debito, senza esborso immediato per il privato. L'art. 59, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 131/1986 prevede la registrazione a debito per gli atti dei procedimenti in cui è parte un'Amministrazione dello Stato. Tale espressione deve essere riferita alla parte in senso sostanziale, cioè al soggetto contro il quale è proposta la domanda e che è il destinatario degli effetti dell'atto, non soltanto alla parte formalmente individuata nel processo.
La decisione
È stato affermato che il decreto ingiuntivo emesso ai sensi della Legge Pinto deve essere registrato a debito, poiché la Pubblica Amministrazione è la parte sostanziale destinataria della domanda e del provvedimento. La soluzione evita che il privato debba anticipare l'imposta per poi rivalersi immediatamente sulla Pubblica Amministrazione. L'interpretazione è conforme alla ratio dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 e ai precedenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
La registrazione a debito trova applicazione per gli atti dei procedimenti in cui è parte un'Amministrazione dello Stato.
Il termine "parte" va inteso in senso sostanziale e non meramente processuale. La registrazione a debito si applica quando la Pubblica Amministrazione è il soggetto contro il quale è proposta la domanda o il destinatario sostanziale dell'atto.
Legge n. 89/2001 (Legge Pinto)
Il decreto ingiuntivo emesso per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo, essendo rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione, rientra tra gli atti soggetti a registrazione a debito.
Cassazione civile, Sezione tributaria, 14 marzo 2007, n. 5952
La Corte ha riconosciuto che la registrazione a debito opera quando l'Amministrazione dello Stato è parte sostanziale del procedimento, anche se la qualificazione processuale delle parti potrebbe condurre a una diversa conclusione.
Consiglio di Stato, parere 28 ottobre 1996, n. 1368
Il parere sostiene l'interpretazione sostanziale della nozione di parte ai fini dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986.
Massime di principio
- Ai fini della registrazione a debito, occorre verificare chi sia il destinatario sostanziale della domanda e degli effetti dell'atto, non soltanto chi risulti formalmente parte nel processo.
- Quando una Pubblica Amministrazione è il soggetto contro il quale il privato agisce e l'atto giudiziario produce effetti nei suoi confronti, la registrazione può rientrare nel regime della registrazione a debito previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986.
- La registrazione a debito è finalizzata a evitare un inutile anticipo d'imposta da parte del privato, che altrimenti dovrebbe sostenere il costo per poi chiederne il rimborso o la rifusione alla Pubblica Amministrazione.
- Nel caso dei decreti ingiuntivi emessi ai sensi della Legge Pinto, la presenza della Pubblica Amministrazione quale destinataria sostanziale dell'ingiunzione giustifica la registrazione a debito.
- La qualificazione concreta dell'atto e del rapporto processuale resta comunque necessaria: non è sufficiente che una Pubblica Amministrazione sia coinvolta formalmente, dovendo essa essere parte sostanziale del procedimento.
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