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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Nuove prove in appello - Divieto - Non sussiste - Ordine di esibizione - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ammissibilità, nel processo tributario d'appello, della produzione di documenti già esistenti prima dell'inizio del giudizio, in particolare della relata di notifica dell'avviso di accertamento non depositata nel primo grado. Il tema era se tale deposito costituisse una nuova prova vietata dall'art. 345, comma 3, c.p.c., oppure una produzione documentale consentita dalla disciplina speciale del processo tributario.

La decisione

La produzione in appello è stata ritenuta ammissibile. Nel processo tributario non si applica automaticamente la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., poiché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce prevalenza alla disciplina speciale tributaria. La produzione della relata di notifica non integra una domanda o eccezione nuova né una nuova prova vietata, ma costituisce esercizio della facoltà di depositare nuovi documenti. Inoltre, il giudice d'appello può ordinare d'ufficio l'esibizione della documentazione necessaria alla decisione.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    La disciplina speciale del processo tributario prevale sulle regole del codice di procedura civile incompatibili; per questo non opera, in via automatica, il divieto generale di nuove prove previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non impedisce la produzione di documenti già esistenti, purché tale produzione non modifichi l'oggetto della controversia.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario e riconosce al giudice la possibilità di acquisire la documentazione necessaria ai fini della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 345, comma 3

    Il divieto di nuove prove in appello non trova applicazione diretta nel processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti già esistenti non equivale necessariamente a una nuova prova vietata: può essere una produzione documentale ammissibile.
  • La produzione tardiva è generalmente distinta dalla proposizione di una nuova domanda o eccezione; ciò che conta è che il documento riguardi fatti e questioni già compresi nell'oggetto del giudizio.
  • La relata di notifica di un atto tributario può essere depositata in appello se non è stata prodotta in primo grado, soprattutto quando la parte abbia erroneamente ritenuto che la controversia riguardasse soltanto un atto successivo, come la riscossione.
  • Il giudice d'appello può ordinare l'esibizione dei documenti ritenuti necessari, anche per accertare elementi rilevanti come la regolarità della notifica.
  • La maggiore flessibilità nella produzione documentale non consente comunque di introdurre in appello domande, eccezioni o fatti nuovi estranei all'oggetto originario della controversia.

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