Sentenza del 07/03/2017 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto per l'emanazione - Ipotesi non rientrante nelle previsioni dell'art. 12, co. 1, legge n. 212/2000 - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e addizionali relativo al 2006, contestando, tra l'altro, la sua emissione prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile tale termine, nonostante l'assenza di ragioni di urgenza. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il termine opera soltanto quando l'accertamento è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività del contribuente, mentre nel caso concreto si era svolto un accertamento "a tavolino", basato su indagini finanziarie e contraddittorio documentale, senza attività ispettiva presso i locali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 deve essere letto in collegamento con il comma 1 e si applica soltanto agli avvisi di accertamento preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali destinati all'attività. Poiché nel caso concreto non vi era stata tale attività ispettiva, l'avviso emesso prima del decorso di 60 giorni è stato ritenuto legittimo. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
"gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali"
La disposizione delimita l'ambito di applicazione della garanzia procedimentale alle attività di controllo svolte fisicamente nei locali dell'attività del contribuente, sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il termine dilatorio di 60 giorni e la conseguente invalidità dell'avviso emesso ante tempus operano, secondo la sentenza, soltanto quando l'avviso sia stato preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Non si applicano automaticamente agli accertamenti svolti esclusivamente a tavolino.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2013, n. 18184
La sentenza viene richiamata quale principio guida secondo cui l'inosservanza del termine di 60 giorni determina l'illegittimità dell'atto impositivo nei casi rientranti nell'ambito dell'art. 12, comma 1, cioè quando vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica a ogni avviso di accertamento, ma principalmente agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività.
- Negli accertamenti "a tavolino", basati su banche dati, indagini finanziarie, documenti o contraddittorio svolto presso gli uffici, l'emissione dell'avviso prima del decorso di 60 giorni non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- Per contestare validamente l'emissione anticipata dell'avviso occorre dimostrare sia che vi sia stata un'attività ispettiva rientrante nell'art. 12, comma 1, sia che l'avviso sia stato emesso prima della scadenza del termine, salvo eventuali specifiche ragioni di urgenza.
- La partecipazione del contribuente a un contraddittorio documentale non equivale necessariamente a un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali e, da sola, non fa scattare il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7.
- La decisione riguarda esclusivamente il profilo procedimentale: se il termine non è applicabile, le eventuali contestazioni sul merito dell'accertamento devono essere valutate autonomamente.
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